Art. 24. Riconoscimento di debiti fuori bilancio 1. Per ciascun debito fuori bilancio esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministrazione provinciale, il comune e la comunita' montana provvedono, con motivata deliberazione consiliare, al relativo riconoscimento, indicando i mezzi di copertura e stanziando i relativi fondi in bilancio. 2. Il riconoscimento del debito puo' avvenire solo ove la fornitura o prestazione sia stata eseguita per l'espletamento di pubblici servizi di competenza dell'ente locale. 3. Nei casi di mancata applicazione della disciplina prevista nei commi 1 e 2, gli enti locali adottano i provvedimenti di cui all'articolo 1- bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facolta' ivi previste. In tal caso, l'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio si realizza esclusivamente allegando al documento contabile l'elenco ricognitivo predisposto sulla base di attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Il riconoscimento del debito fuori bilancio viene disposto contestualmente al provvedimento di riequilibrio secondo la disciplina dei commi 1 e 2. L'impegno sull'esercizio in corso ed inderogabilmente sui quattro esercizi immediatamente successivi deve essere suddiviso in parti uguali e non puo' essere successivamente modificato. 4. L'ente e' tenuto a convenire con i creditori una corrispondente rateizzazione ed a stanziare in bilancio annualmente i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo. 5. Il comitato regionale di controllo e' tenuto ad inviare copia della deliberazione, unitamente al proprio parere sugli effetti economico-finanziari dell'operazione, alla procura generale della Corte dei conti.