Art. 24. 
               Riconoscimento di debiti fuori bilancio 
 
  1. Per ciascun debito fuori bilancio esistente alla data di entrata
in vigore del presente  decreto,  l'amministrazione  provinciale,  il
comune e la comunita' montana provvedono, con motivata  deliberazione
consiliare,  al  relativo  riconoscimento,  indicando  i   mezzi   di
copertura e stanziando i relativi fondi in bilancio. 
  2. Il riconoscimento del debito puo' avvenire solo ove la fornitura
o prestazione sia  stata  eseguita  per  l'espletamento  di  pubblici
servizi di competenza dell'ente locale. 
  3. Nei casi di mancata applicazione della disciplina  prevista  nei
commi 1 e  2,  gli  enti  locali  adottano  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 1-  bis  del  decreto-legge  1°  luglio  1986,  n.  318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con
tutte le  facolta'  ivi  previste.  In  tal  caso,  l'indicazione  in
consuntivo dei  debiti  fuori  bilancio  si  realizza  esclusivamente
allegando al documento  contabile  l'elenco  ricognitivo  predisposto
sulla base di attestazioni  degli  amministratori  e  dei  funzionari
responsabili. Il  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  viene
disposto contestualmente al provvedimento di riequilibrio secondo  la
disciplina dei commi 1 e 2.  L'impegno  sull'esercizio  in  corso  ed
inderogabilmente sui quattro esercizi immediatamente successivi  deve
essere suddiviso in parti uguali e non  puo'  essere  successivamente
modificato. 
  4. L'ente e' tenuto a convenire con i creditori una  corrispondente
rateizzazione ed a  stanziare  in  bilancio  annualmente  i  relativi
importi. A garanzia dei creditori i contributi  erariali  ordinari  e
perequativi hanno  vincolo  di  destinazione  per  il  corrispondente
valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo. 
  5. Il comitato regionale di controllo e' tenuto  ad  inviare  copia
della deliberazione,  unitamente  al  proprio  parere  sugli  effetti
economico-finanziari dell'operazione,  alla  procura  generale  della
Corte dei conti.