Art. 25. 
               Risanamento degli enti locali dissestati 
 
  1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni  che  si  trovino  in
condizioni tali da non poter  garantire  l'assolvimento  dei  servizi
essenziali possono chiedere, con  delibera  consiliare,  al  Ministro
dell'interno  la  pubblica  dichiarazione  di  dissesto   finanziario
dell'ente locale. 
  2. L'organo regionale di controllo, qualora  rilevi  i  presupposti
della situazione di cui al comma 1, li segnala all'ente locale ed  al
Ministro dell'interno,  il  quale  puo'  chiedere  che  il  consiglio
dell'ente locale  stesso  si  pronunci  sui  rilievi  dell'organo  di
controllo ai sensi ed ai fini di cui al medesimo comma 1. 
  3. L'istanza di dissesto e' istruita dalla commissione  di  ricerca
per la finanza locale, di cui all'articolo 18  del  decreto-legge  28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
aprile 1983,  n.  131,  con  ampia  facolta'  di  accesso  agli  atti
dell'ente interessato e di richiesta di ogni utile elemento.  Qualora
verifichi la situazione di cui al comma 1, la commissione propone  al
Ministro dell'interno la dichiarazione di dissesto  e  l'approvazione
del relativo piano di risanamento. Il Ministro dell'interno  provvede
con proprio decreto. 
  4. Il  provvedimento  e'  notificato  all'ente  interessato  e  gli
estremi dello stesso  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  e
nell'albo dell'ente. 
  5. La dichiarazione di dissesto ed il relativo piano di risanamento
possono   prevedere   le   prescrizioni   economiche,    finanziarie,
organizzative e contabili necessarie,  compresa  la  soppressione  di
servizi non essenziali. Lo Stato puo' assegnare  contributi  erariali
in modo da assicurare trasferimenti ordinari fino al limite del cento
per  cento  delle  medie  nazionali  delle  classi  demografiche   di
appartenenza, come definite all'inizio  di  ciascun  anno,  entro  il
limite di  cento  miliardi.  A  questo  fine  le  ultime  due  classi
demografiche sono unificate. Le risorse  occorrenti  sono  prededotte
dal riparto del fondo perequativo nell'anno successivo a quello della
dichiarazione di dissesto. Puo' essere anche prevista, per uno o piu'
anni, l'autorizzazione a contrarre mutui  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti o con tutti gli  altri  istituti  di  credito  abilitati  ad
operazioni a lungo  termine  con  gli  enti  locali,  a  ripiano  del
disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio esistenti  al
31 dicembre 1988. 
  6. I mutui contratti a norma del  comma  5,  possono,  a  richiesta
dell'ente, essere assistiti dal contributo erariale  ai  sensi  delle
disposizioni  contenute  nell'articolo  21   e   nei   limiti   degli
stanziamenti a tal fine preordinati. In tal caso e' fatto divieto  di
assunzione e contrazione di mutui per tutto l'anno. 
  7. La commissione, qualora proponga lo stato di dissesto, invia gli
atti alla procura generale  della  Corte  dei  conti  per  quanto  di
competenza e, nel caso in cui constati gravi e ripetute violazioni di
legge da parte degli organi in carica dell'ente, propone al  Ministro
dell'interno di attivare le procedure di legge  per  lo  scioglimento
del consiglio. 
  8. La Corte dei conti decide sulla  responsabilita'  del  dissesto.
Gli amministratori dichiarati  responsabili  sono  ineleggibili  alla
carica di consigliere provinciale e comunale. 
  9.  Le  prescrizioni  del  piano  di  risanamento   contenute   nel
provvedimento  dichiarativo  di   dissesto   sono   obbligatoriamente
eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario,  che  sono
tenuti a riferirne lo stato di attuazione nella  relazione  al  conto
consuntivo. 
  10. Gli interventi finanziari straordinari dello  Stato  vengono  a
cessare qualora l'ente non attui le  prescrizioni  del  piano,  fermo
restando l'obbligo per gli enti di pagare le rate di ammortamento dei
mutui eventualmente contratti ai sensi del comma 5.