Art. 25. Risanamento degli enti locali dissestati 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovino in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento dei servizi essenziali possono chiedere, con delibera consiliare, al Ministro dell'interno la pubblica dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale. 2. L'organo regionale di controllo, qualora rilevi i presupposti della situazione di cui al comma 1, li segnala all'ente locale ed al Ministro dell'interno, il quale puo' chiedere che il consiglio dell'ente locale stesso si pronunci sui rilievi dell'organo di controllo ai sensi ed ai fini di cui al medesimo comma 1. 3. L'istanza di dissesto e' istruita dalla commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, con ampia facolta' di accesso agli atti dell'ente interessato e di richiesta di ogni utile elemento. Qualora verifichi la situazione di cui al comma 1, la commissione propone al Ministro dell'interno la dichiarazione di dissesto e l'approvazione del relativo piano di risanamento. Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto. 4. Il provvedimento e' notificato all'ente interessato e gli estremi dello stesso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nell'albo dell'ente. 5. La dichiarazione di dissesto ed il relativo piano di risanamento possono prevedere le prescrizioni economiche, finanziarie, organizzative e contabili necessarie, compresa la soppressione di servizi non essenziali. Lo Stato puo' assegnare contributi erariali in modo da assicurare trasferimenti ordinari fino al limite del cento per cento delle medie nazionali delle classi demografiche di appartenenza, come definite all'inizio di ciascun anno, entro il limite di cento miliardi. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. Le risorse occorrenti sono prededotte dal riparto del fondo perequativo nell'anno successivo a quello della dichiarazione di dissesto. Puo' essere anche prevista, per uno o piu' anni, l'autorizzazione a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operazioni a lungo termine con gli enti locali, a ripiano del disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio esistenti al 31 dicembre 1988. 6. I mutui contratti a norma del comma 5, possono, a richiesta dell'ente, essere assistiti dal contributo erariale ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 21 e nei limiti degli stanziamenti a tal fine preordinati. In tal caso e' fatto divieto di assunzione e contrazione di mutui per tutto l'anno. 7. La commissione, qualora proponga lo stato di dissesto, invia gli atti alla procura generale della Corte dei conti per quanto di competenza e, nel caso in cui constati gravi e ripetute violazioni di legge da parte degli organi in carica dell'ente, propone al Ministro dell'interno di attivare le procedure di legge per lo scioglimento del consiglio. 8. La Corte dei conti decide sulla responsabilita' del dissesto. Gli amministratori dichiarati responsabili sono ineleggibili alla carica di consigliere provinciale e comunale. 9. Le prescrizioni del piano di risanamento contenute nel provvedimento dichiarativo di dissesto sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferirne lo stato di attuazione nella relazione al conto consuntivo. 10. Gli interventi finanziari straordinari dello Stato vengono a cessare qualora l'ente non attui le prescrizioni del piano, fermo restando l'obbligo per gli enti di pagare le rate di ammortamento dei mutui eventualmente contratti ai sensi del comma 5.