Art. 26. 
         Mobilita' del personale degli enti locali dissestati 
 
  1. Le amministrazioni provinciali  e  i  comuni  di  cui  e'  stato
dichiarato il dissesto finanziario sono tenuti,  entro  venti  giorni
dal decreto relativo, a trasmettere alla commissione centrale per  la
finanza  locale  un  attestato  del  presidente  dell'amministrazione
provinciale  o  del  sindaco  ricognitivo  della  dotazione  organica
vigente con allegati i relativi atti deliberativi. 
  2. La commissione centrale per la  finanza  locale,  entro  novanta
giorni  dalla  data  di  ricevimento  degli   atti,   provvede   alla
rideterminazione della pianta organica degli enti di cui al comma  1,
tenuto conto del  piano  di  risanamento  finanziario  degli  stessi,
nonche' di criteri di efficienza e funzionalita' dei servizi da  loro
gestiti. 
  3. La rideterminazione degli organici da  parte  della  commissione
centrale per la finanza locale e' presupposto  per  l'attuazione  dei
benefici previsti dal piano di risanamento finanziario. 
  4. La commissione centrale  della  finanza  locale,  comunica  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, l'entita'  dei  contingenti  di  personale  appartenente  a
profili professionali dichiarati in esubero a seguito delle verifiche
di cui ai commi  1  e  2  ai  fini  dell'attuazione  della  mobilita'
disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  5
agosto 1988, n. 325, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  8  agosto
1988, n. 185, e dalle disposizioni vigenti in materia di mobilita' al
momento della dichiarazione di dissesto dell'ente. 
  5. Il personale soggetto alla mobilita' di  cui  al  comma  4  puo'
essere  riammesso  nell'organico  dell'ente  di  provenienza  qualora
risulti vacante  un  posto  di  corrispondente  qualifica  e  profilo
professionale rientrante nella pianta  organica  rideterminata  dalla
commissione centrale per la finanza locale,  compatibilmente  con  le
prescrizioni dettate con il piano di risanamento finanziario. 
  6. E' fatto divieto  agli  enti  di  cui  e'  stato  dichiarato  il
dissesto finanziario, per un periodo di cinque anni decorrente  dalla
data di comunicazione delle rideterminazioni organiche operate  dalla
commissione centrale per la finanza locale,  di  variare  la  propria
pianta organica cosi' come rideterminata.