Art. 26. Mobilita' del personale degli enti locali dissestati 1. Le amministrazioni provinciali e i comuni di cui e' stato dichiarato il dissesto finanziario sono tenuti, entro venti giorni dal decreto relativo, a trasmettere alla commissione centrale per la finanza locale un attestato del presidente dell'amministrazione provinciale o del sindaco ricognitivo della dotazione organica vigente con allegati i relativi atti deliberativi. 2. La commissione centrale per la finanza locale, entro novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti, provvede alla rideterminazione della pianta organica degli enti di cui al comma 1, tenuto conto del piano di risanamento finanziario degli stessi, nonche' di criteri di efficienza e funzionalita' dei servizi da loro gestiti. 3. La rideterminazione degli organici da parte della commissione centrale per la finanza locale e' presupposto per l'attuazione dei benefici previsti dal piano di risanamento finanziario. 4. La commissione centrale della finanza locale, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entita' dei contingenti di personale appartenente a profili professionali dichiarati in esubero a seguito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 ai fini dell'attuazione della mobilita' disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1988, n. 185, e dalle disposizioni vigenti in materia di mobilita' al momento della dichiarazione di dissesto dell'ente. 5. Il personale soggetto alla mobilita' di cui al comma 4 puo' essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risulti vacante un posto di corrispondente qualifica e profilo professionale rientrante nella pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, compatibilmente con le prescrizioni dettate con il piano di risanamento finanziario. 6. E' fatto divieto agli enti di cui e' stato dichiarato il dissesto finanziario, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione delle rideterminazioni organiche operate dalla commissione centrale per la finanza locale, di variare la propria pianta organica cosi' come rideterminata.