Art. 27. Revisori dei conti degli enti locali dissestati 1. I consigli provinciali e comunali degli enti locali di cui all'articolo 25 per la revisione della propria gestione, nominano un collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonche' tra i ragionieri di altri enti locali ed i funzionari dirigenti e direttivi dei Ministeri dell'interno e del tesoro che abbiano esercitato nell'amministrazione di appartenenza funzioni economico-finanziarie per almeno un decennio. 2. Valgono per i revisori dei conti le stesse incompatibilita' stabilite dalla legge per i consiglieri comunali e per i sindaci delle societa' per azioni. 3. Il collegio dura in carica tre anni. Il collegio elegge nel proprio seno il presidente. Il trattamento economico e' stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a quella che e' determinata, sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle provincie d'Italia (UPI). 4. Il collegio riferisce al consiglio sul progetto di bilancio annuale, sul progetto di bilancio pluriennale, sulle sue variazioni e sulla relazione previsionale e programmatica; vigila sulla regolarita' contabile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sull'amministrazione del patrimonio, sulla regolarita' fiscale e riferisce al consiglio sulla corrispondenza dei dati del rendiconto annuale, finanziario e patrimoniale alle risultanze delle scritture dell'ente, sulla relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo stato complessivo economico finanziario. A tal fine, il collegio puo' avvalersi delle strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati.