Art. 27. 
           Revisori dei conti degli enti locali dissestati 
 
  1. I consigli provinciali e  comunali  degli  enti  locali  di  cui
all'articolo 25 per la revisione della propria gestione, nominano  un
collegio dei revisori dei conti, composto di tre  membri  scelti  fra
gli  iscritti  all'albo  dei  revisori  dei  conti  ed  agli   ordini
professionali provinciali dei dottori  commercialisti  e  ragionieri,
nonche' tra i  ragionieri  di  altri  enti  locali  ed  i  funzionari
dirigenti e direttivi dei Ministeri dell'interno  e  del  tesoro  che
abbiano  esercitato  nell'amministrazione  di  appartenenza  funzioni
economico-finanziarie per almeno un decennio. 
  2. Valgono per i revisori  dei  conti  le  stesse  incompatibilita'
stabilite dalla legge per i consiglieri  comunali  e  per  i  sindaci
delle societa' per azioni. 
  3. Il collegio dura in carica tre  anni.  Il  collegio  elegge  nel
proprio seno il presidente. Il  trattamento  economico  e'  stabilito
nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a  quella  che
e' determinata, sul piano generale, per ogni categoria  o  classe  di
enti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro
del tesoro, sentita  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani
(ANCI) e l'Unione delle provincie d'Italia (UPI). 
  4. Il collegio riferisce al  consiglio  sul  progetto  di  bilancio
annuale, sul progetto di bilancio pluriennale, sulle sue variazioni e
sulla  relazione   previsionale   e   programmatica;   vigila   sulla
regolarita'  contabile  degli  atti  di  gestione,   sulla   gestione
economico-finanziaria dell'ente, sull'amministrazione del patrimonio,
sulla  regolarita'   fiscale   e   riferisce   al   consiglio   sulla
corrispondenza  dei  dati  del  rendiconto  annuale,  finanziario   e
patrimoniale  alle  risultanze  delle  scritture   dell'ente,   sulla
relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo  stato  complessivo
economico finanziario. A tal fine, il collegio puo'  avvalersi  delle
strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati.