Art. 28. Contributo di solidarieta' nazionale alla regione siciliana 1. Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' commisurato, per l'anno 1987, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario. 2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione. 3. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per l'anno 1987, nell'importo di lire 16 miliardi. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.