Art. 28. 
                 Contributo di solidarieta' nazionale 
                        alla regione siciliana 
 
  1. Il  contributo  a  titolo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui
all'articolo  38  dello   statuto   della   regione   siciliana,   e'
commisurato, per l'anno 1987, all'86  per  cento  del  gettito  delle
imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa  nel  medesimo
anno finanziario. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla
base  del  totale  dei  versamenti  in  conto  competenza  e  residui
effettuati nell'anno 1987  nelle  sezioni  di  tesoreria  provinciale
dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione. 
  3. La somma  per  spese  sostenute  dallo  Stato  per  conto  della
regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  12  aprile
1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561,  dovuta  a
titolo  di  rimborso  dalla  regione,  viene  determinata,   in   via
definitiva, per l'anno 1987, nell'importo di lire 16 miliardi. 
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 1.240  miliardi  per  l'anno  finanziario  1988,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.