Art. 29. Interventi urgenti per il comune di Palermo 1. Per le finalita' di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di attivita' socialmente utili, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1989. Anche per tale esercizio resta ferma la facolta' del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non piu' di 200 unita' di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transitoria e urgente, alle necessita' derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. I lavoratori possono essere adibiti anche a compiti diversi da quelli originali purche' corrispondenti ad esigenze dell'amministrazione o del comune. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento di interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio, nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.