Art. 29. 
             Interventi urgenti per il comune di Palermo 
 
  1. Per le finalita' di cui al decreto-legge 12  febbraio  1986,  n.
24, convertito  dalla  legge  9  aprile  1986,  n.  96,  compreso  lo
svolgimento  di   attivita'   socialmente   utili,   e'   autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1989. Anche per tale
esercizio resta ferma la facolta' del comune di Palermo di  procedere
all'assunzione di non piu' di 200 unita'  di  lavoratori,  di  quelle
previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre  1986,  n.
910, per sopperire, in via transitoria  e  urgente,  alle  necessita'
derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle  funzioni  di
direzione tecnico-amministrativa  e  di  controllo  degli  interventi
previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986,  n.  24,
convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la
disposizione di cui all'articolo  13,  comma  2,  ultima  parte,  del
decreto-legge   4   settembre   1987,   n.   366,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 novembre  1987,  n.  452.  I  lavoratori
possono essere adibiti anche a compiti diversi  da  quelli  originali
purche' corrispondenti ad esigenze dell'amministrazione o del comune. 
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione  del
Ministero  del  tesoro  per   l'anno   finanziario   1989,   all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento di  interventi  urgenti
per la  manutenzione  e  salvaguardia  del  territorio,  nonche'  del
patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.