Art. 3. 
                  Denuncia e versamento dell'imposta 
 
  1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono  presentare
al comune avente diritto a norma dello stesso articolo  1,  comma  7,
apposita denuncia, nel  mese  di  giugno  di  ciascun  anno,  per  il
presupposto di imposta verificatosi nell'anno  stesso.  Nello  stesso
termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso. 
  2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto  corrente
postale intestato alla  tesoreria  del  comune  avente  diritto,  con
arrotondamento a mille  lire  per  difetto  se  la  frazione  non  e'
superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore. 
  3. Con decreti del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale,  e'  approvato  il
modello della denuncia e sono determinati i dati e gli  elementi  che
essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati,  nonche'
le  modalita'  di  presentazione.  Con  decreti  del  Ministro  delle
finanze, di concerto con i Ministri, dell'interno  e  delle  poste  e
delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei  comuni
italiani, e' approvato il modello per il versamento. 
  4. Copia della denuncia  e  dell'attestato  di  versamento  debbono
essere esibiti a richiesta del sindaco o di suoi delegati. 
  5. Per l'anno 1989,  la  denuncia  deve  essere  presentata  ed  il
versamento dell'imposta deve  essere  eseguito  nel  mese  di  luglio
dell'anno stesso.