Art. 30. Rateizzazione dei contributi INADEL 1. Gli enti che non hanno provveduto all'estinzione in tutto o in parte del ruolo emesso dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per il maggiore contributo dovuto dai dipendenti in relazione all'assoggettamento previdenziale dell'intero importo dell'indennita' integrativa speciale goduta nel periodo dal 1 giugno 1982 al 31 dicembre 1986, versano alle tesorerie provinciali dello Stato il debito residuo in 24 rate mensili decorrenti dal 1 giugno 1989, senza carico di interessi od altri oneri e senza ulteriore avviso dell'INADEL. Dalla stessa data gli enti sono tenuti a recuperare i contributi non riscossi dai dipendenti in servizio in 24 rate mensili senza carico di interessi o altri oneri. Per i dipendenti che cessano dal servizio prima del termine della rateizzazione di cui al presente comma l'ente comunica all'INADEL, nel trasmettere la pratica per la liquidazione del premio di fine servizio, il credito residuo che viene trattenuto sull'importo del premio predetto e rimborsato dall'INADEL all'ente.