Art. 30. 
                 Rateizzazione dei contributi INADEL 
 
  1. Gli enti che non hanno provveduto all'estinzione in tutto  o  in
parte del ruolo emesso dall'Istituto nazionale assistenza  dipendenti
enti locali (INADEL) per il maggiore contributo dovuto dai dipendenti
in relazione all'assoggettamento  previdenziale  dell'intero  importo
dell'indennita' integrativa speciale goduta nel periodo dal 1› giugno
1982 al 31 dicembre 1986, versano alle  tesorerie  provinciali  dello
Stato il debito residuo in 24 rate mensili decorrenti dal  1›  giugno
1989, senza carico di interessi od  altri  oneri  e  senza  ulteriore
avviso  dell'INADEL.  Dalla  stessa  data  gli  enti  sono  tenuti  a
recuperare i contributi non riscossi dai dipendenti in servizio in 24
rate  mensili  senza  carico  di  interessi  o  altri  oneri.  Per  i
dipendenti  che  cessano  dal  servizio  prima  del   termine   della
rateizzazione di cui al presente comma  l'ente  comunica  all'INADEL,
nel trasmettere la pratica per la liquidazione  del  premio  di  fine
servizio, il credito residuo che viene  trattenuto  sull'importo  del
premio predetto e rimborsato dall'INADEL all'ente.