Art. 31. 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,  con
esclusione di quelli derivanti dagli articoli 28 e  29,  valutato  in
lire 23.525.300 milioni per l'anno 1989 e lire  660.000  milioni  per
ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede: 
    a) quanto a lire 22.532.300 milioni  per  l'anno  1989,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1989,
utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e
le province (comprese comunita' montane)"; 
    b) quanto a  lire  182.000  milioni  per  l'anno  1989,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1989,
utilizzando l'accantonamento "Contributi in  favore  delle  comunita'
montane"; 
    c) quanto a  lire  811.000  milioni  per  l'anno  1989,  mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989; 
    d) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni  1990  e
1991, parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1990
e 1991 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti  dai
comuni, province e comunita' montane per finalita'  di  investimento"
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.