Art. 31. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quelli derivanti dagli articoli 28 e 29, valutato in lire 23.525.300 milioni per l'anno 1989 e lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede: a) quanto a lire 22.532.300 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunita' montane)"; b) quanto a lire 182.000 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunita' montane"; c) quanto a lire 811.000 milioni per l'anno 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989; d) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1990 e 1991 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dai comuni, province e comunita' montane per finalita' di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.