Art. 4. 
Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o  d'ufficio  dell'imposta,
            rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso 
 
  1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti
eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi  direttamente  desumibili
dalle  denunce  stesse,  liquida  l'imposta,  provvedendo   anche   a
correggere gli errori materiali e di calcolo. 
  2. Il comune emette avviso di liquidazione, con  l'indicazione  dei
criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta  o  di
quella da rimborsare, nonche' delle sanzioni ed interessi, assegnando
il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve  essere
comunicato al contribuente  entro  il  31  dicembre  del  terzo  anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia. 
  3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce  presentate  nei
casi di infedelta',  inesattezza  ed  incompletezza  delle  medesime,
ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi  di  omessa  presentazione
della denuncia. A tal fine emette  apposito  avviso  di  accertamento
motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonche'  le  sanzioni  e
gli interessi liquidati ed il  termine  di  giorni  sessanta  per  il
pagamento. 
  4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno  successivo
a quello in cui la denuncia e' stata presentata ovvero, nei  casi  di
omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre  del  sesto
anno successivo a quello in cui la  denuncia  avrebbe  dovuto  essere
presentata. 
  5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i  comuni
possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire  o
trasmettere atti e documenti;  inviare  ai  contribuenti  questionari
relativi a dati e  notizie  di  carattere  specifico,  con  invito  a
restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi
rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti. 
  6. Il contribuente puo' richiedere  al  comune  il  rimborso  delle
somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni  dal  giorno
del pagamento, ovvero da  quello  in  cui  e'  stato  definitivamente
accertato  il  diritto  alla  restituzione.  Sulle  somme  dovute  al
contribuente spettano gli interessi di  mora  nella  misura  prevista
dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in  un'unica
soluzione. Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena  di
decadenza: 
    a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello  di
presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla  base
dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla  denuncia  stessa,
ovvero  entro  il  termine  di  cui  alla  lettera  b)  in  caso   di
contestazione di dette liquidazioni; 
    b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in
base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio. 
  8. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso  di  accertamento,  il
provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di  mora  ed
il provvedimento che respinge l'istanza di  rimborso  possono  essere
proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638,  nei  termini  e
secondo le modalita' ivi previsti. 
  9.  A  seguito  del  ricorso  del   contribuente   la   riscossione
dell'imposta puo' essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con
provvedimento motivato dall'autorita' amministrativa che  decide  sul
ricorso. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse  dopo  che
la  decisione  della  controversia  e'  divenuta  definitiva,  previa
notifica al contribuente, da parte del comune, di apposito avviso  di
liquidazione.