Art. 4. Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso 1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. 2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonche' delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia. 3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedelta', inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonche' le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento. 4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. 5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti. 6. Il contribuente puo' richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni; b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio. 8. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei termini e secondo le modalita' ivi previsti. 9. A seguito del ricorso del contribuente la riscossione dell'imposta puo' essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dall'autorita' amministrativa che decide sul ricorso. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia e' divenuta definitiva, previa notifica al contribuente, da parte del comune, di apposito avviso di liquidazione.