Art. 5. 
                 Sanzioni ed interessi per l'imposta 
 
  1.  Per  l'omessa  presentazione  della  denuncia  si  applica   la
soprattassa pari al cinquanta per cento dell'ammontare  dell'imposta.
Per la tardiva presentazione della denuncia si applica la soprattassa
pari al venti per cento dell'ammontare dell'imposta;  la  soprattassa
e'  ridotta  in  misura  pari  al  cinque  per  cento  dell'ammontare
dell'imposta se il ritardo non supera i trenta giorni. 
  2. Per l'infedele, inesatta o incompleta denuncia, la  quale  abbia
determinato la liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella
dovuta, si applica la soprattassa pari al cinquanta per  cento  della
differenza tra l'imposta dovuta e quella liquidata sulla  base  della
denuncia. 
  3. Per l'omesso, parziale  o  tardivo  versamento  dell'imposta  si
applica  la  soprattassa  pari  al  venti  per  cento  dell'ammontare
dell'imposta non versata o tardivamente versata;  la  soprattassa  e'
ridotta alla meta' se il ritardo non supera i cinque giorni. 
  4. Per l'omessa  o  inesatta  indicazione  dei  dati  richiesti  in
denuncia,  per  la  mancata  esibizione  o  trasmissione  di  atti  e
documenti, ovvero per la  mancata  restituzione  di  questionari  nei
sessanta giorni dalla richiesta, nonche' per ogni altra violazione di
obblighi stabiliti per l'applicazione dell'imposta,  e'  irrogata  la
pena  pecuniaria  da  lire  ventimila   a   lire   centomila.   Nella
determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto
della gravita' del danno o del pericolo cagionato al comune  e  della
personalita'  dell'autore  della   violazione,   desunta   dai   suoi
precedenti. 
  5.  Per  le  violazioni  che  danno  luogo  a  liquidazioni  o   ad
accertamento dell'imposta, l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata
al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune
puo'  provvedere  in  qualsiasi  momento,  con  separati  avvisi,  da
notificare entro il termine di decadenza del 31  dicembre  del  sesto
anno successivo a quello della commessa violazione. 
  6. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa  si  applicano  gli
interessi moratori nella misura prevista dall'articolo  7,  comma  3,
della legge 11 marzo 1988, n. 67.