Art. 6. Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie 1. Nei comuni istituiti successivameente al 1 gennaio 1989 si applicano le misure minime d'imposta, previste dalla allegata tabella, fino all'anno antecedente a quello per il quale e' adottata la deliberazione di cui all'articolo 2. 2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi e' devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3. 3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989 e 1990 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette e' effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalita' ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna. 4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a ridurre i contributi erariali ordinari spettanti ad enti locali, per un importo complessivo massimo di mille miliardi annui, trasferendone l'importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito ed alle caratteristiche delle basi imponibili dell'imposta istituita con l'articolo 1. I decreti sono adottati su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale di cui al comma 3. Per l'anno 1989, la riduzione e' operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo affluisce al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b). 5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano.