Art. 6. 
                       Disposizioni particolari 
               per l'applicazione dell'imposta e varie 
 
  1. Nei comuni istituiti successivameente  al  1›  gennaio  1989  si
applicano  le  misure  minime  d'imposta,  previste  dalla   allegata
tabella, fino all'anno antecedente a quello per il quale e'  adottata
la deliberazione di cui all'articolo 2. 
  2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per  imposta,
sanzioni ed interessi e' devoluto, a cura  dei  comuni  stessi,  alle
rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle
somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato  per
la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base  di  criteri
perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3. 
  3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per  gli  anni
1989 e 1990 sono utilizzate per l'attribuzione  delle  somme  di  cui
all'articolo 10, commi  2  e  3,  fino  a  concorrenza  del  relativo
fabbisogno, secondo modalita' e termini  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e  delle
finanze.  L'attribuzione  delle  somme  predette  e'  effettuata  dal
Ministro dell'interno. Le modalita' ed  i  termini  per  l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e  delle
finanze, su proposta della commissione  di  ricerca  per  la  finanza
locale ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio  1983,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,  n.
131,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,    sentite
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province
d'Italia  e  l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  della
montagna. 
  4.  Al  fine  di  conseguire  obiettivi  di   perequazione   e   di
riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni,
il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti,  a  ridurre  i
contributi erariali ordinari spettanti ad enti locali, per un importo
complessivo massimo di mille miliardi annui, trasferendone  l'importo
al fondo perequativo, in relazione al provento del  gettito  ed  alle
caratteristiche delle  basi  imponibili  dell'imposta  istituita  con
l'articolo 1. I decreti sono adottati su proposta  della  commissione
di ricerca per la finanza locale di cui al comma 3. Per l'anno  1989,
la riduzione  e'  operata  con  l'aliquota  del  2,3  per  cento  dei
contributi ordinari spettanti a tutti i  comuni  per  il  1988  e  il
relativo importo complessivo affluisce al fondo  perequativo  di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera b). 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni
compresi nei  territori  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.