Art. 7. 
                            Aliquote INVIM 
 
  1.   Per   l'anno   1989,   le   aliquote   dell'imposta   comunale
sull'incremento di valore degli immobili si  applicano,  in  tutti  i
comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella
misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.