Art. 8. 
          Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
 
  1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la rubrica della sezione II  del
capo XVIII del titolo III del testo  unico  per  la  finanza  locale,
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e  successive
modificazioni, e' sostituita dalla seguente: 
  "Sezione II - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". 
  2. Il primo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la 
  finanza locale,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Per i servizi relativi  allo  smaltimento  (nelle  varie  fasi  di
conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento,
ammasso, deposito e discarica sul suolo  e  nel  suolo)  dei  rifiuti
solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i
comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa.  Il
gettito complessivo non puo' superare il costo  dei  servizi  stessi,
quale risulta dal bilancio di previsione in corso". 
  3. Il secondo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per  la
finanza locale, e successive modificazioni, e' soppresso. 
  4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le  tariffe  della
tassa entro il 31 marzo 1989. 
  5.  Con  effetto  dal  1›  gennaio  1989,  dopo  il  quarto   comma
dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente: 
  "Per le costruzioni rurali destinate ad abitazione del conduttore o
proprietario del fondo  rustico  e  per  ogni  altro  locale  ad  uso
abitativo insistente sul fondo rustico, la tassa e' ridotta al 30 per
cento della tariffa". 
  6. Per il solo anno  1989,  il  termine  del  28  febbraio  per  la
denuncia di cui al  comma  3  dell'articolo  3  del  decreto-legge  9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 1988, n. 475, e' differito al 30 aprile.