Art. 8. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: "Sezione II - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". 2. Il primo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non puo' superare il costo dei servizi stessi, quale risulta dal bilancio di previsione in corso". 3. Il secondo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, e' soppresso. 4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro il 31 marzo 1989. 5. Con effetto dal 1 gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Per le costruzioni rurali destinate ad abitazione del conduttore o proprietario del fondo rustico e per ogni altro locale ad uso abitativo insistente sul fondo rustico, la tassa e' ridotta al 30 per cento della tariffa". 6. Per il solo anno 1989, il termine del 28 febbraio per la denuncia di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' differito al 30 aprile.