Art. 9. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi 1. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento. 2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 60 per cento, con la relativa tassa. 3. Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione. 4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989. Per l'anno 1989 i coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate. 5. Le province, le comunita' montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalita' della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Il Ministro dell'interno e' tenuto a trasmettere i dati certificati alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 6. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate. 7. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: "di aver riscosso", sono sostituite dalle seguenti: "di aver accertato". 8. Il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiutti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 2, 16, comma 8-quinquies e 19, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e' prorogato al 30 aprile 1989.