Art. 9. 
           Copertura tariffaria del costo di taluni servizi 
 
  1. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi  a
domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e  con
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento. 
  2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione  del  servizio
di smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani  deve  essere  coperto  in
misura non inferiore al 60 per cento, con la relativa tassa. 
  3. Per l'anno 1989, le tariffe per  il  servizio  degli  acquedotti
sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o,  se  abilitati
per legge, dagli enti gestori in deroga  all'articolo  17,  comma  1,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non  inferiore  all'80
per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione. 
  4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli
oneri diretti ed indiretti di personale, le  spese  per  acquisto  di
beni  e  servizi,  le  spese  per  i  trasferimenti  e  le  quote  di
ammortamento degli impianti e delle attrezzature.  Per  le  quote  di
ammortamento si applicano i coefficienti  indicati  nel  decreto  del
Ministro delle finanze in  data  31  dicembre  1988,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27  del  2  febbraio
1989. Per l'anno 1989 i coefficienti si assumono ridotti del  50  per
cento.  Ai  fini  della  copertura  dei  costi  di  gestione  si   fa
riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e  per
i costi alle spese impegnate. 
  5. Le province, le comunita' montane, i comuni  ed  i  consorzi  di
enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie  aziende,
entro  il  termine   perentorio   del   31   marzo   1990,   apposita
certificazione firmata dal legale rappresentante,  dal  segretario  e
dal  ragioniere,  ove  esista,  che   attesti   il   rispetto   delle
disposizioni di cui ai  commi  1,  2,  3  e  4.  Le  modalita'  della
certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1989, con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)   e
l'Unione delle province d'Italia (UPI). Il Ministro  dell'interno  e'
tenuto a trasmettere i dati certificati alle  competenti  commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
  6.  In  applicazione  del  presente  articolo  non  possono  essere
apportate riduzioni alle  percentuali  di  copertura  del  costo  dei
servizi precedentemente deliberate. 
  7. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  1987  n.
359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.
440, le parole: "di aver riscosso", sono sostituite  dalle  seguenti:
"di aver accertato". 
 8. Il termine del 31 marzo 1989 previsto  per  la  trasmissione  dei
certificati di copertura del costo dei servizi a domanda  individuale
del servizio di smaltimento dei rifiutti solidi urbani e del servizio
di acquedotto, di cui, rispettivamente, agli articoli  12,  comma  2,
16, comma 8-quinquies e 19, comma  4,  del  decreto-legge  31  agosto
1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1987, n. 440, e' prorogato al 30 aprile 1989.