Art. 8. 
  1. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  6  hanno  effetto  dalla
scadenza del termine di cui al  comma  1  dell'articolo  1  e,  dalla
stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle
leggi recanti norme  per  la  elezione  della  Camera  dei  deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,
n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la  composizione  e
la elezione degli organi delle  amministrazioni  comunali,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 8 marzo 1989 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Note all'art. 8:
             -  Gli  articoli  36  e  37  del testo unico delle leggi
          recanti norme per la elezione della  Camera  dei  deputati,
          approvato  con  D.P.R.  n.  361/1957, abrogati dal presente
          articolo, cosi' recitavano:
             "Art.  36.  -  Fra  il  ventesimo  ed  il  decimo giorno
          precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata
          due  giorni  prima con manifesto affisso nell'albo pretorio
          del comune, la commissione elettorale comunale,  sentiti  i
          rappresentanti  di lista della prima sezione del comune, se
          gia' designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori
          tra  gli elettori del comune che siano idonei alle funzioni
          di scrutatori, purche' in possesso  almeno  del  titolo  di
          studio della licenza elementare.
             Qualora  la  nomina non sia fatta ad unanimita', ciascun
          membro della commissione vota per due nomi e si  proclamano
          eletti  coloro  che  abbiano  ottenuto un maggior numero di
          voti. A parita' di voti e' proclamato eletto  l'anziano  di
          eta'.
             Se  il  comune  sia  retto  da  un  commissario,  questi
          procede, sentiti i  rappresentanti  di  lista  della  prima
          sezione  del  comune,  se gia' designati, alla nomina degli
          scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.
             Ai  nominati,  il  sindaco o il commissario notifica nel
          piu' breve termine, e al piu'  tardi  non  oltre  il  sesto
          giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo
          di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.
             Art.  37.  -  Il  segretario del seggio e' scelto, prima
          dell'insediamento dell'ufficio elettorale,  dal  presidente
          di esso, fra gli elettori residenti nel comune che sappiano
          leggere  e   scrivere   preferibilmente   nelle   categorie
          seguenti:
              1)   funzionari   appartenenti   al   personale   delle
          cancellerie degli uffici giudiziari;
              2) notai;
              3)  impiegati  o  pensionati  dello  Stato e degli enti
          locali;
              4) ufficiali giudiziari".
             -  Gli  articoli 21 e 22 del testo unico delle leggi per
          la  composizione  e  la   elezione   degli   organi   delle
          amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960,
          abrogati dal presente articolo, erano cosi' formulati:
             "Art.  21.  -  Fra  il  quindicesimo  e  l'ottavo giorno
          precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata
          due  giorni  prima con manifesto affisso nell'albo pretorio
          del comune, la commissione elettorale comunale procede alla
          nomina  degli  scrutatori  tra gli elettori di ambo i sessi
          del comune che siano idonei alle  funzioni  di  scrutatore,
          purche' abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta
          classe elementare. Qualora  la  nomina  non  sia  fatta  ad
          unanimita',  ciascun  membro della commissione vota per due
          nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto  un
          maggior  numero  di  voti.  A parita' di voti e' proclamato
          eletto l'anziano di eta'.
             Se il comune sia retto da un commissario, questi procede
          alla  nomina  degli   scrutatori   con   l'assistenza   del
          segretario comunale.
             Ai  nominati  il  sindaco  o il commissario notifica nel
          piu' breve termine, e al piu'  tardi  non  oltre  il  sesto
          giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo
          di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
             Art.  22.  -  Il  segretario del seggio e' scelto, prima
          dell'insediamento dell'ufficio elettorale,  dal  presidente
          di esso fra gli elettori residenti nel comune, che sappiano
          leggere  e   scrivere,   preferibilmente   compresi   nelle
          categorie seguenti:
              1)   funzionari   appartenenti   al   personale   delle
          cancellerie e degli uffici giudiziari;
              2) notai;
              3) impiegati dello Stato o degli enti locali;
              4) ufficiali giudiziari".