Art. 8. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 marzo 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'art. 8: - Gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, abrogati dal presente articolo, cosi' recitavano: "Art. 36. - Fra il ventesimo ed il decimo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, la commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se gia' designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, purche' in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimita', ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'. Se il comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se gia' designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale. Ai nominati, il sindaco o il commissario notifica nel piu' breve termine, e al piu' tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. Art. 37. - Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel comune che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti: 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari; 2) notai; 3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali; 4) ufficiali giudiziari". - Gli articoli 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, abrogati dal presente articolo, erano cosi' formulati: "Art. 21. - Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, la commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, purche' abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimita', ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'. Se il comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale. Ai nominati il sindaco o il commissario notifica nel piu' breve termine, e al piu' tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale. Art. 22. - Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti: 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari; 2) notai; 3) impiegati dello Stato o degli enti locali; 4) ufficiali giudiziari".