Art. 2.
             Riordinamento delle unita' sanitarie locali
  1.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del presente decreto, con legge regionale o provinciale,
nel rispetto dei principi di seguito indicati, sono disciplinati:
    a)  la  istituzione  di  un  apposito organismo con il compito di
provvedere  alla  ripartizione  delle  risorse  alle  aziende  unita'
sanitarie  locali  e ospedaliere, esercitando funzioni di impulso, di
direzione  tecnica,  di vigilanza e di controllo di gestione e con il
compito altresi' di consolidare i bilanci a livello regionale;
    b)  la delimitazione delle unita' sanitarie locali secondo ambiti
territoriali individuati in base a gruppi di popolazione compresi tra
200.000   e   400.000   abitanti,   salvo   delimitazioni  di  ambiti
territoriali  per  le  unita'  sanitarie  locali  coincidenti  con le
comunita' montane o con l'ambito provinciale;
    c)  l'attribuzione  alle  unita' sanitarie locali della natura di
azienda   di   servizi  con  personalita'  giuridica,  con  autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
    d)  la individuazione degli organi delle unita' sanitarie locali,
costituiti  dal  consiglio,  dal presidente, dal direttore generale e
dal collegio dei revisori;
    e)  la previsione dell'amministrazione straordinaria delle unita'
sanitare  locali  e  ospedaliere  quando  si  registrino disavanzi di
bilancio,    gravi    disservizi    o    situazioni    di    dissesto
economico-finanziario.
  2.  Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento, da emanare entro 30
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono
indicati  i  criteri  relativi:  alla composizione del consiglio, con
rappresentanza   delle   minoranze;   alla   nomina  dei  componenti;
all'attribuzione  al  consiglio  dei  soli poteri di approvazione dei
bilanci  preventivi,  dei  conti  consuntivi  e dei regolamenti e dei
programmi  di  attivita', di controllo della gestione e di nomina del
direttore  generale; alla previsione del consiglio dei sanitari; alla
ripartizione delle risorse finanziarie alle unita' sanitarie locali e
alle aziende ospedaliere.
  3.  Con  lo  stesso  atto di indirizzo e coordinamento previsto dal
comma  2  sono  indicati  i  criteri  per la nomina e le funzioni del
direttore  generale  dell'unita'  sanitaria  locale,  con rapporto di
lavoro  di  diritto  privato e con affidamento unitario dei poteri di
gestione,  nonche'  i  criteri  per  la composizione del collegio dei
revisori.
  4.   Qualora   la   regione   o   la   provincia   non   provvedano
all'approvazione  della  legge  di  cui  al  comma 1, nel termine ivi
previsto, il Governo provvede in via sostitutiva.