Art. 2. Riordinamento delle unita' sanitarie locali 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con legge regionale o provinciale, nel rispetto dei principi di seguito indicati, sono disciplinati: a) la istituzione di un apposito organismo con il compito di provvedere alla ripartizione delle risorse alle aziende unita' sanitarie locali e ospedaliere, esercitando funzioni di impulso, di direzione tecnica, di vigilanza e di controllo di gestione e con il compito altresi' di consolidare i bilanci a livello regionale; b) la delimitazione delle unita' sanitarie locali secondo ambiti territoriali individuati in base a gruppi di popolazione compresi tra 200.000 e 400.000 abitanti, salvo delimitazioni di ambiti territoriali per le unita' sanitarie locali coincidenti con le comunita' montane o con l'ambito provinciale; c) l'attribuzione alle unita' sanitarie locali della natura di azienda di servizi con personalita' giuridica, con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile; d) la individuazione degli organi delle unita' sanitarie locali, costituiti dal consiglio, dal presidente, dal direttore generale e dal collegio dei revisori; e) la previsione dell'amministrazione straordinaria delle unita' sanitare locali e ospedaliere quando si registrino disavanzi di bilancio, gravi disservizi o situazioni di dissesto economico-finanziario. 2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i criteri relativi: alla composizione del consiglio, con rappresentanza delle minoranze; alla nomina dei componenti; all'attribuzione al consiglio dei soli poteri di approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e dei regolamenti e dei programmi di attivita', di controllo della gestione e di nomina del direttore generale; alla previsione del consiglio dei sanitari; alla ripartizione delle risorse finanziarie alle unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere. 3. Con lo stesso atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2 sono indicati i criteri per la nomina e le funzioni del direttore generale dell'unita' sanitaria locale, con rapporto di lavoro di diritto privato e con affidamento unitario dei poteri di gestione, nonche' i criteri per la composizione del collegio dei revisori. 4. Qualora la regione o la provincia non provvedano all'approvazione della legge di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, il Governo provvede in via sostitutiva.