Art. 3.
                Aziende ospedaliere e sperimentazione
  1.  Con  la  legge  regionale  o  provinciale  di  cui  al  comma 1
dell'articolo   2,   sono   costituiti  in  aziende  ospedaliere  con
personalita' giuridica, con struttura amministrativa ed organizzativa
autonoma,  analoga  a quella prevista per le unita' sanitarie locali,
prevedendo altresi' il direttore sanitario, secondo i criteri dettati
con  l'atto  di  indirizzo  e  coordinamento previsto dal comma 2 del
medesimo  articolo  2,  gli  istituti  di ricovero e cura a carattere
scientifico  di  diritto  pubblico,  gli  ospedali  pubblici  di alta
specializzazione  e  quelli di grandi dimensioni con almeno 500 posti
letto e dotati di un complesso di almeno sedici divisioni e servizi a
direzione  apicale  alla  data  del  28  febbraio  1989,  nonche' gli
ospedali  clinicizzati. Gli altri ospedali pubblici svolgono funzioni
di  presidi  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali, anch'essi con
obbligo  di  prevedere  il  direttore  sanitario  e  sono  dotati  di
autonomia   funzionale   con  propria  contabilita'  all'interno  del
bilancio dell'azienda unita' sanitaria locale.
  2.  La  legge  regionale  o  provinciale  puo'  prevedere,  in  via
sperimentale,  la  cessione  in  comodato di stabilimenti ospedalieri
pubblici a societa' di gestione a prevalente capitale pubblico, sulla
base  di  convenzioni  conformi  ad  uno  schema-tipo predisposto con
decreto  del  Ministro  della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale, le quali prevedono la tariffazione di tutte le prestazioni
fornite.  Il  numero, la tipologia e la localizzazione sono stabilite
dal  Ministro  della  sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  3.  Qualora la regione non provveda all'approvazione della legge di
cui  al  comma  1, nel termine ivi previsto, provvede lo Stato in via
sostitutiva sentita la regione.
  4. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro
e della pubblica istruzione, puo' autorizzare l'istituzione di camere
a  pagamento  nelle  cliniche  universitarie  e  fissare  le relative
modalita' di contabilita', sulla base della normativa vigente.
  5.   Le   modalita'   per   l'esercizio  della  libera  professione
all'interno  di  tutti  gli ospedali e delle strutture ambulatoriali,
all'uopo  riservando  fino  al  10  per cento dei posti letto e spazi
adeguati  nei  poliambulatori,  sono  stabilite dalle regioni e dalle
province autonome con proprio regolamento entro il termine perentorio
di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora  le  regioni  e  province autonome non provvedano nei termini
stabiliti  si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 2, della
legge 23 ottobre 1985, n. 595.