Art. 3. Aziende ospedaliere e sperimentazione 1. Con la legge regionale o provinciale di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono costituiti in aziende ospedaliere con personalita' giuridica, con struttura amministrativa ed organizzativa autonoma, analoga a quella prevista per le unita' sanitarie locali, prevedendo altresi' il direttore sanitario, secondo i criteri dettati con l'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo 2, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli ospedali pubblici di alta specializzazione e quelli di grandi dimensioni con almeno 500 posti letto e dotati di un complesso di almeno sedici divisioni e servizi a direzione apicale alla data del 28 febbraio 1989, nonche' gli ospedali clinicizzati. Gli altri ospedali pubblici svolgono funzioni di presidi delle aziende unita' sanitarie locali, anch'essi con obbligo di prevedere il direttore sanitario e sono dotati di autonomia funzionale con propria contabilita' all'interno del bilancio dell'azienda unita' sanitaria locale. 2. La legge regionale o provinciale puo' prevedere, in via sperimentale, la cessione in comodato di stabilimenti ospedalieri pubblici a societa' di gestione a prevalente capitale pubblico, sulla base di convenzioni conformi ad uno schema-tipo predisposto con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, le quali prevedono la tariffazione di tutte le prestazioni fornite. Il numero, la tipologia e la localizzazione sono stabilite dal Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 3. Qualora la regione non provveda all'approvazione della legge di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, provvede lo Stato in via sostitutiva sentita la regione. 4. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, puo' autorizzare l'istituzione di camere a pagamento nelle cliniche universitarie e fissare le relative modalita' di contabilita', sulla base della normativa vigente. 5. Le modalita' per l'esercizio della libera professione all'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali, all'uopo riservando fino al 10 per cento dei posti letto e spazi adeguati nei poliambulatori, sono stabilite dalle regioni e dalle province autonome con proprio regolamento entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora le regioni e province autonome non provvedano nei termini stabiliti si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.