Art. 4. Personale sanitario e tecnico 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, adottato su proposta del Ministro della sanita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede a determinare il contingente del personale sanitario e tecnico degli ospedali, per il quale sono previste attivita' formative. Per il restante personale si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego.