Art. 4.
                    Personale sanitario e tecnico
  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
emanare  entro il 30 settembre di ogni anno, adottato su proposta del
Ministro  della  sanita',  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri,  si  provvede  a  determinare  il contingente del personale
sanitario  e  tecnico  degli  ospedali,  per  il  quale sono previste
attivita'  formative.  Per  il  restante  personale  si  applicano le
disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego.