Art. 5.
        Convenzioni con laboratori e con case di cura private
  1.  Le  regioni,  le province autonome e le unita' sanitarie locali
non  possono  stipulare  convenzioni  con  laboratori  e case di cura
private  in numero superiore a quelle esistenti nell'ambito regionale
o provinciale alla data di entrata in vigore del presente decreto.