Art. 6.
            Misure in materia di assistenza specialistica
                     ospedaliera e farmaceutica
  1. A decorrere dal 1° aprile 1989, sulle prestazioni specialistiche
ambulatoriali  erogate  nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,
e'  dovuta  una  quota  di  partecipazione  alla spesa nelle seguenti
misure:
    a) lire mille per ogni analisi di laboratorio;
    b)  lire diecimila per ogni esame radiografico, comprensivo delle
proiezioni;
    c)  lire  trentamila  per  ogni  radiografia dell'arcata dentaria
completa; lire ventimila per ogni ecografia;
    d)  lire  quindicimila  per  ogni  visita specialistica; per ogni
prestazione  di  medicina nucleare sia in vitro che in vivo; per ogni
analisi  di  radioimmunologia; per ogni ciclo di dieci prestazioni di
fisiochinesiterapia  e  terapia  fisica  e sottomultipli, per tipo di
prestazione;
    e) lire venticinquemila per visite specialistiche e contemporanee
prestazioni.
  2.  Le  richieste  di prestazioni relative a branche specialistiche
diverse  debbono  essere  formulate  su  prescrizioni  distinte. Ogni
prescrizione puo' contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni.
  3.  Il  pagamento  delle  quote  di  partecipazione  e'  effettuato
direttamente  presso  la  struttura  che eroga le prestazioni. Per le
strutture   a  gestione  diretta,  i  competenti  organi  dell'unita'
sanitaria  locale dispongono l'assegnazione del personale necessario,
anche  in  deroga  alle  norme  vigenti  sulla  mobilita' interna del
personale.
  4. A decorrere dal 1° aprile 1989, sulle prestazioni ospedaliere in
costanza  di  ricovero  presso  gli  ospedali  pubblici,  istituti di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  ospedali classificati,
policlinici  universitari  convenzionati  ed  autonomi e case di cura
convenzionate, e' dovuta una quota di partecipazione alla spesa nella
misura  di lire diecimila per ogni giornata di degenza negli ospedali
pubblici   e   di  lire  quindicimila  nelle  case  di  cura  private
convenzionate.
  5.  Il pagamento delle quote di partecipazione di cui al comma 4 e'
effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni.
  6.  A  decorrere dal 1° aprile 1989 le quote di partecipazione alla
spesa  farmaceutica  attualmente  determinate nella misura del 20 per
cento  sono aumentate al 30 per cento. La somma di lire trentamila di
cui all'articolo 1, comma 2- bis, del decreto-legge 30 novembre 1988,
n.  514,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n.  23, e' elevato a lire quarantamila. Il termine del 30 giugno 1990
di  cui all'articolo 1, comma 7, della legge 1› febbraio 1989, n. 37,
e' anticipato al 31 dicembre 1989.
  7.  A  decorrere dal 1° aprile 1989 la quota di partecipazione alla
spesa  per  le  cure  termali  e' elevata da lire quindicimila a lire
cinquantamila.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1990  tale  quota  e'
ulteriormente  elevata  a  lire  ottantamila  ed  e'  successivamente
aumentata  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  d'intesa con il
Ministro  della  sanita'.  La prestazione termale va effettuata entro
trenta  giorni  dalla data della richiesta del medico. Le prestazioni
termali erogate dall'I.N.P.S., considerata la loro natura preventiva,
non danno titolo all'indennita' economica di malattia.