Art. 6. Misure in materia di assistenza specialistica ospedaliera e farmaceutica 1. A decorrere dal 1° aprile 1989, sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, e' dovuta una quota di partecipazione alla spesa nelle seguenti misure: a) lire mille per ogni analisi di laboratorio; b) lire diecimila per ogni esame radiografico, comprensivo delle proiezioni; c) lire trentamila per ogni radiografia dell'arcata dentaria completa; lire ventimila per ogni ecografia; d) lire quindicimila per ogni visita specialistica; per ogni prestazione di medicina nucleare sia in vitro che in vivo; per ogni analisi di radioimmunologia; per ogni ciclo di dieci prestazioni di fisiochinesiterapia e terapia fisica e sottomultipli, per tipo di prestazione; e) lire venticinquemila per visite specialistiche e contemporanee prestazioni. 2. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse debbono essere formulate su prescrizioni distinte. Ogni prescrizione puo' contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni. 3. Il pagamento delle quote di partecipazione e' effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni. Per le strutture a gestione diretta, i competenti organi dell'unita' sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilita' interna del personale. 4. A decorrere dal 1° aprile 1989, sulle prestazioni ospedaliere in costanza di ricovero presso gli ospedali pubblici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ospedali classificati, policlinici universitari convenzionati ed autonomi e case di cura convenzionate, e' dovuta una quota di partecipazione alla spesa nella misura di lire diecimila per ogni giornata di degenza negli ospedali pubblici e di lire quindicimila nelle case di cura private convenzionate. 5. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui al comma 4 e' effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni. 6. A decorrere dal 1° aprile 1989 le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica attualmente determinate nella misura del 20 per cento sono aumentate al 30 per cento. La somma di lire trentamila di cui all'articolo 1, comma 2- bis, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, e' elevato a lire quarantamila. Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, e' anticipato al 31 dicembre 1989. 7. A decorrere dal 1° aprile 1989 la quota di partecipazione alla spesa per le cure termali e' elevata da lire quindicimila a lire cinquantamila. A decorrere dal 1° gennaio 1990 tale quota e' ulteriormente elevata a lire ottantamila ed e' successivamente aumentata con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro della sanita'. La prestazione termale va effettuata entro trenta giorni dalla data della richiesta del medico. Le prestazioni termali erogate dall'I.N.P.S., considerata la loro natura preventiva, non danno titolo all'indennita' economica di malattia.