Art. 7.
              Esenzioni dalla partecipazione alla spesa
  1.  A  decorrere  dal 1° luglio 1989 sono esentati dal pagamento di
tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:
    a)  i  cittadini  cui sia riconosciuto dai comuni di residenza lo
stato  di  poverta'  ed i titolari di pensione con reddito imponibile
fino  a lire dieci milioni, incrementato fino a lire quindici milioni
in  presenza  del  coniuge  a  carico  ed  in ragione di un ulteriore
milione  per  ogni  figlio a carico; non concorre alla determinazione
del   reddito   l'unita'  immobiliare  e  di  proprieta',  usata  dal
pensionato  come  abitazione  o posseduta come residenza secondaria o
comunque  a  disposizione,  se costituente l'unica unita' immobiliare
posseduta;
    b) i titolari di pensione sociale;
    c)  i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere a) e
b).
  2.  A decorrere dal 1° luglio 1989 e' abrogata ogni altra esenzione
dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con
esclusione  delle  esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai
protocolli per la tutela della maternita', alle categorie di invalidi
ed  assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e
di sangue in connessione con gli atti di donazione.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con i
Ministri della sanita' e delle finanze, sono determinate le modalita'
di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 1, nonche' le
modalita'  di  accertamento  dei requisiti soggettivi ivi indicati. I
comuni   interessati   possono   avvalersi,  ai  fini  dei  necessari
controlli,  dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della
Guardia  di  finanza.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze sono
stabiliti  tempi  e  modi per l'effettuazione di accertamenti fiscali
nei  confronti  dei  soggetti  di cui al comma 1 che abbiano ottenuto
l'esenzione.  Chiunque,  con  qualsiasi  mezzo, ottiene indebitamente
l'esenzione  dal  pagamento  delle quote di partecipazione alla spesa
sanitaria, e' punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1,
del codice penale.