Art. 7. Esenzioni dalla partecipazione alla spesa 1. A decorrere dal 1° luglio 1989 sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria: a) i cittadini cui sia riconosciuto dai comuni di residenza lo stato di poverta' ed i titolari di pensione con reddito imponibile fino a lire dieci milioni, incrementato fino a lire quindici milioni in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unita' immobiliare e di proprieta', usata dal pensionato come abitazione o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unita' immobiliare posseduta; b) i titolari di pensione sociale; c) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere a) e b). 2. A decorrere dal 1° luglio 1989 e' abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternita', alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze, sono determinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' le modalita' di accertamento dei requisiti soggettivi ivi indicati. I comuni interessati possono avvalersi, ai fini dei necessari controlli, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi e modi per l'effettuazione di accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto l'esenzione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, e' punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.