Art. 10.
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  11- bis del decreto-legge 14 marzo
1988,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 154, e' sostituito dal seguente:
   "1.   In   caso   di   mancata   corrispondenza   tra  le  colture
effettivamente  praticate  e  quelle risultanti dal catasto a partire
dal  periodo  di  imposta  da  cui hanno effetto i fatti indicati nei
commi  1  e  2  dell'articolo  26  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso
del  quale  le  variazioni  di  coltura sono allibrate in catasto, il
reddito dominicale e agrario dei terreni e' determinato applicando la
tariffa   d'estimo   media  attribuibile  alla  qualita'  di  coltura
praticata  nonche'  le  deduzioni  fuori tariffa. La tariffa media e'
costituita  dal  rapporto  tra  la  somma delle tariffe imputate alle
diverse  classi  in  cui  e'  suddivisa  la qualita' di coltura ed il
numero  delle  classi  stesse. Per le qualita' di coltura non censite
nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie
e  le  deduzioni  fuori  tariffa  attribuite  a terreni con le stesse
qualita'  di cultura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore
nell'ambito  della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non
trovi  riscontro  nel  quadro  di  qualificazione  della provincia si
applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria
in cui i redditi sono comparabili per ammontare.".
  2. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da
cui  hanno  effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del
testo  unico  sulle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, deve essere
allegato  un  apposito prospetto, recante l'indicazione degli estremi
di  presentazione  della  denuncia delle variazioni della qualita' di
coltura  e  con  riferimento ad ogni partita catastale, la superficie
catastalmente  suddivisa  tra le diverse qualita' di coltura comprese
quelle  non variate, nonche' la tariffa d'estimo e le deduzioni fuori
tariffa  relative  a  ciascuna  qualita' e la data di ultimazione dei
miglioramenti e dei nuovi impianti di colture ai fini della esenzione
di  cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  601.  In  caso  di  mancata  allegazione  o  di
incompletezza  del  prospetto,  si  applica  la sanzione prevista dal
secondo  comma  dell'articolo  48  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno effetto per le
variazioni  di  coltura verificatesi nei periodi di imposta che hanno
inizio dopo il 31 dicembre 1988.
  4. Alle minori entrate per l'anno 1989 stimate in lire 400 miliardi
conseguenti  alla  decorrenza  stabilita  dal  comma  3  si fa fronte
mediante  utilizzo  fino  al predetto importo con le maggiori entrate
assicurate per il medesimo anno dalle disposizioni del capo I.