Art. 10. 1. Il comma 1 dell'articolo 11- bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e' sostituito dal seguente: "1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni e' determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualita' di coltura praticata nonche' le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media e' costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui e' suddivisa la qualita' di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualita' di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualita' di cultura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.". 2. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegato un apposito prospetto, recante l'indicazione degli estremi di presentazione della denuncia delle variazioni della qualita' di coltura e con riferimento ad ogni partita catastale, la superficie catastalmente suddivisa tra le diverse qualita' di coltura comprese quelle non variate, nonche' la tariffa d'estimo e le deduzioni fuori tariffa relative a ciascuna qualita' e la data di ultimazione dei miglioramenti e dei nuovi impianti di colture ai fini della esenzione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. In caso di mancata allegazione o di incompletezza del prospetto, si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per le variazioni di coltura verificatesi nei periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1988. 4. Alle minori entrate per l'anno 1989 stimate in lire 400 miliardi conseguenti alla decorrenza stabilita dal comma 3 si fa fronte mediante utilizzo fino al predetto importo con le maggiori entrate assicurate per il medesimo anno dalle disposizioni del capo I.