Art. 11.
  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 25 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "4- bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture
prodotte   in   serra   o   alla  funghicoltura,  in  mancanza  della
corrispondente  qualita'  nel  quadro di qualificazione catastale, e'
determinato  mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta
in vigore nella provincia.";
    b) il comma 4 dell'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Per  la  determinazione  del  reddito  agrario delle superfici
adibite  alle  colture  prodotte  in  serra  o  alla funghicoltura si
applica la disposizione del comma 4- bis dell'articolo 25.".