Art. 11. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 25 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4- bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, e' determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia."; b) il comma 4 dell'articolo 31 e' sostituito dal seguente: "4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4- bis dell'articolo 25.".