Art. 2. 1. Per l'accertamento parziale previsto dall'articolo 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra dichiarazioni dei redditi, atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti ed elementi catastali e' effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze. 2. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, acquisite le segnalazioni dei dati, inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni, e provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o una agevolazione.