Art. 2.
  1.   Per   l'accertamento  parziale  previsto  dall'articolo  1  la
segnalazione   dei  dati  conseguenti  al  controllo  incrociato  tra
dichiarazioni  dei redditi, atti e contratti soggetti a registrazione
ai  fini  delle  imposte  sui  trasferimenti ed elementi catastali e'
effettuata  mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero
delle finanze.
  2.  Gli  uffici  distrettuali  delle  imposte dirette, acquisite le
segnalazioni  dei  dati,  inviano  a  mezzo  del  servizio postale ai
contribuenti  una  richiesta  di chiarimenti, da fornire per iscritto
entro  quarantacinque  giorni, e provvedono all'accertamento parziale
salvo  che  dagli elementi forniti risulti che il nominativo indicato
non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce
reddito o che compete una esenzione o una agevolazione.