Art. 3.
  1. Agli accertamenti parziali previsti nell'articolo 1 si applicano
le   disposizioni  di  cui  all'articolo  41-  bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, introdotto
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile
1982,  n.  309.  Gli  accertamenti  sono  portati  a  conoscenza  dei
contribuenti  mediante  la  notificazione di avvisi anche a mezzo del
servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.
  2.  Gli  avvisi  di  accertamento  devono  recare l'indicazione del
reddito  imponibile  dichiarato e accertato, della imposta o maggiore
imposta  accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati
in  relazione  agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle
disposizioni recate dagli articoli 1 e 2.