Art. 3. 1. Agli accertamenti parziali previsti nell'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli accertamenti sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi anche a mezzo del servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890. 2. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, della imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2.