Art. 4.
  1.  Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di
elaborazioni  dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali
vengono   indicate  per  comune,  via  e  numero  civico,  le  unita'
immobiliari  i  cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle
dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonche'
le  unita' che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono
state  individuate  a  seguito  delle  procedure  di  incrocio di cui
all'articolo  2  e quelle per le quali sono state presentate denuncie
di  accatastamento  successivamente  al 31 dicembre 1983. Gli elenchi
devono  essere  inviati,  anche in piu' volte a partire dal 1› aprile
1990,  ai  comuni in cui sono ubicate le unita', utilizzando supporti
cartacei o magnetici.
  2. I comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento, ad indicare
agli   uffici  tecnici  erariali  competenti  le  unita'  immobiliari
esistenti  nel  territorio  comunale,  non comprese in ciascuno degli
elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se
necessario  d'intesa  con  le conservatorie dei registri immobiliari,
all'identificazione   dei   possessori   nell'anno   di  riferimento,
segnalandone   i  nominativi  e  la  rendita  catastale  agli  uffici
distrettuali delle imposte dirette.
  3.  Gli  uffici  distrettuali delle imposte dirette inviano a mezzo
del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da
fornire  per iscritto entro 45 giorni; gli uffici provvedono ai sensi
degli  articoli  1 e 3 salvo che dagli elementi forniti a chiarimento
risulti  che  il  nominativo  indicato  non  corrisponde  al soggetto
passivo  ovvero  che l'immobile non produce reddito o che compete una
esenzione o agevolazione.
  4. Gli atti pubblici tra vivi, formati successivamente alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  di  trasferimento della
proprieta'   di   unita'  immobiliari  urbane  o  di  costituzione  o
trasferimento di diritti reali sulle stesse, devono contenere, a pena
di  nullita',  la  dichiarazione  della parte, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulta che il reddito dell'immobile
e'  stato  dichiarato  nell'ultima  dichiarazione  dei redditi per la
quale  il  termine  di  presentazione e' scaduto alla data dell'atto,
ovvero  l'indicazione  del motivo per cui lo stesso non doveva essere
oggetto di dichiarazione.