Art. 4. 1. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazioni dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali vengono indicate per comune, via e numero civico, le unita' immobiliari i cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonche' le unita' che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono state individuate a seguito delle procedure di incrocio di cui all'articolo 2 e quelle per le quali sono state presentate denuncie di accatastamento successivamente al 31 dicembre 1983. Gli elenchi devono essere inviati, anche in piu' volte a partire dal 1 aprile 1990, ai comuni in cui sono ubicate le unita', utilizzando supporti cartacei o magnetici. 2. I comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento, ad indicare agli uffici tecnici erariali competenti le unita' immobiliari esistenti nel territorio comunale, non comprese in ciascuno degli elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi e la rendita catastale agli uffici distrettuali delle imposte dirette. 3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro 45 giorni; gli uffici provvedono ai sensi degli articoli 1 e 3 salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione. 4. Gli atti pubblici tra vivi, formati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di trasferimento della proprieta' di unita' immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, devono contenere, a pena di nullita', la dichiarazione della parte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulta che il reddito dell'immobile e' stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non doveva essere oggetto di dichiarazione.