Art. 5. 1. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalita' per la predisposizione automatica delle richieste di chiarimenti, per la trasmissione degli elenchi ai comuni e dei dati tra gli uffici e per la convalidazione dei dati trasmessi agli uffici distrettuali delle imposte dirette ai fini dell'accertamento parziale nonche' per la conservazione dei dati su supporto magnetico.