Art. 6. 1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti. 2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e spedite, mediante raccomandata, nel periodo dal 1 al 30 novembre 1989, agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima. 3. Le dichiarazioni sono irrevocabili. Esse possono comprendere anche periodi di imposta per i quali e' stato notificato accertamento non definitivo; in tal caso il rapporto si considera esaurito limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.