Art. 6.
  1.  Agli  effetti  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e dell'imposta
locale  sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai
quali  il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto
anteriormente  alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
contribuenti, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo,
sono  ammessi  a  presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per
quanto   riguarda  i  redditi  dei  fabbricati  determinati  mediante
l'applicazione  di  tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della
legge  catastale.  Per  i  redditi  prodotti  in  forma  associata la
dichiarazione    sostitutiva   presentata   dai   soggetti   indicati
nell'articolo  5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.
  2.  Le  dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati
conformi  ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze
e  spedite,  mediante raccomandata, nel periodo dal 1› al 30 novembre
1989,  agli  uffici  competenti in ragione del domicilio fiscale alla
data di presentazione della dichiarazione medesima.
  3.  Le  dichiarazioni  sono  irrevocabili. Esse possono comprendere
anche periodi di imposta per i quali e' stato notificato accertamento
non  definitivo;  in  tal  caso  il  rapporto  si  considera esaurito
limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.