Art. 7. 1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 6 l'imposta sul reddito delle persone fisiche e' determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi imponibili dichiarati l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante dal certificato di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentato per tale anno; se dalla dichiarazione presentata per i periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi l'imposta e' determinata applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento. 2. Le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalita' di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonche' quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. 3. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 70 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza nel mese di aprile dell'anno 1990. Sull'importo rateizzato e' dovuto l'interesse nella misura del 12 per cento annuo.