Art. 7.
  1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali e' presentata la
dichiarazione  sostitutiva  prevista  dall'articolo  6  l'imposta sul
reddito  delle persone fisiche e' determinata applicando ai redditi o
ai   maggiori  redditi  imponibili  dichiarati  l'aliquota  marginale
dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante
dal  certificato di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
presentato  per  tale  anno;  se dalla dichiarazione presentata per i
periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica
l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno
dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti
non   definitivi   l'imposta  e'  determinata  applicando  l'aliquota
marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di
omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento.
Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni
caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta locale sui redditi si
applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento.
  2.  Le  imposte  dovute  sulla base delle dichiarazioni sostitutive
sono  riscosse mediante versamento diretto per delega alle aziende di
credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Le  caratteristiche  e le modalita' di conferimento delle deleghe, di
rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e della
Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  delegate,
nonche'  quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione
dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i
relativi  controlli  sono  stabilite  con  decreto del Ministro delle
finanze,  di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni.
  3.  A  richiesta  del  contribuente i versamenti delle somme dovute
sulla  base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati
in  ragione  del 70 per cento entro il termine di presentazione della
dichiarazione  e per la differenza nel mese di aprile dell'anno 1990.
Sull'importo rateizzato e' dovuto l'interesse nella misura del 12 per
cento annuo.