Art. 8.
  1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36- bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  introdotto  dall'articolo  2  del  decreto del Presidente della
Repubblica  24 dicembre 1976, n. 920, come sostituito dall'articolo 1
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 settembre 1979, n.
506,  delle  dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 6, alle
eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono sulla base dei
dati  memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero
delle  finanze  avvalendosi  di  procedure  automatizzate, gli uffici
delle   imposte   o  i  centri  di  servizi  che  hanno  ricevuto  le
dichiarazioni,  entro  l'anno successivo alla scadenza del termine di
cui  al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 602. Per i periodi di imposta per i
quali  e'  stato  notificato  avviso  di accertamento non definitivo,
provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento
in   rettifica  o  d'ufficio  sulla  base  di  copia  conforme  della
dichiarazione  sostitutiva  inviata  dall'ufficio delle imposte o dal
centro  di  servizio  che  l'ha  ricevuta. Le maggiori somme dovute e
quelle  non  versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso
termine,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n. 602, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze.
  2. Sulle somme non versate con le modalita' e nei termini di cui ai
commi  2  e  3  dell'articolo  7  si  applicano  gli interessi di cui
all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al
primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.
  3.  Le  somme  dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive non
sono deducibili.