Art. 8. 1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 506, delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 6, alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizi che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per i periodi di imposta per i quali e' stato notificato avviso di accertamento non definitivo, provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. 2. Sulle somme non versate con le modalita' e nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto. 3. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive non sono deducibili.