Art. 9.
  1.  Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 6
non  costituiscono  base di commisurazione per le pene pecuniarie per
omessa,  tardiva,  incompleta  e  infedele  dichiarazione  e  non  si
applicano  le  sanzioni  amministrative  per ogni altra violazione di
obblighi  fiscali  relativi  ai  redditi  dichiarati.  Sugli  importi
risultanti   dalla   dichiarazione   non   sono  dovuti  interessi  e
soprattasse.
  2. La dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'articolo 6
non   costituisce   titolo   per  il  rilascio  di  autorizzazioni  o
concessioni  edilizie  ovvero  per  il rilascio delle stesse ai sensi
della  legge  28  febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  3.  Il  sistema  informativo del Ministero delle finanze sulla base
dei dati rilevati dalle dichiarazioni sostitutive integra gli elenchi
da inviare ai comuni a norma dell'articolo 4.