Art. 9. 1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 6 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse. 2. La dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'articolo 6 non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni sostitutive integra gli elenchi da inviare ai comuni a norma dell'articolo 4.