Art. 4.
  1.  All'articolo  11 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e' aggiunto il seguente comma:
  "Le incompatibilita' di cui al comma quarto, lettera a), operano al
momento  dell'assunzione  di  una delle funzioni ivi previste, con il
contestuale  automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno.
A   tal   fine,  e'  necessario  che  l'interessato,  all'atto  della
presentazione  della  propria  candidatura,  produca  una  preventiva
dichiarazione  di  opzione  per il regime di impegno a tempo pieno in
caso di nomina".
 
          Nota all'articolo 4:
             L'art.  11  del  D.P.R.  n.  382/1980  gia' citato, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' cosi'  formulato:
             "Art. 11 (Tempo pieno e tempo definito). - L'impegno dei
          professori ordinari e' a tempo pieno o a tempo definito.
             Ciascun  professore  puo'  optare  tra il regime a tempo
          pieno  ed  il  regime  a  tempo  definito.  La  scelta   va
          esercitata  con domanda da presentare al rettore almeno sei
          mesi  prima  dell'inizio  di  ogni  anno  accademico.  Essa
          obbliga  al  rispetto  dell'impegno  assunto  per almeno un
          biennio.
             L'opzione  puo' essere esercitata non oltre l'inizio del
          biennio precedente il collocamento fuori ruolo  di  cui  al
          successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione
          del presente decreto.
             Il regime d'impegno a tempo definito:
               a)  e'  incompatibile  con  le  funzioni  di  rettore,
          preside, membro elettivo del consiglio di  amministrazione,
          direttore   di   dipartimento  e  direttore  dei  corsi  di
          dottorato di ricerca;
               b)  e'  compatibile  con  lo  svolgimento di attivita'
          professionali  e   di   attivita'   di   consulenza   anche
          continuativa   esterne  e  con  l'assunzione  di  incarichi
          retribuiti  ma  e'  incompatibile   con   l'esercizio   del
          commercio e dell'industria.
             Il regime a tempo pieno:
               a)  e'  incompatibile  con lo svolgimento di qualsiasi
          attivita' professionale  e  di  consulenza  esterna  e  con
          l'assunzione   di   qualsiasi  incarico  retribuito  e  con
          l'esercizio del  commercio  e  dell'industria;  sono  fatte
          salve  le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi
          di consulenza tecnico-scientifica dello Stato,  degli  enti
          pubblici  territoriali  e degli enti di ricerca, nonche' le
          attivita', comunque svolte, per  conto  di  amministrazioni
          dello   Stato,  enti  pubblici  e  organismi  a  prevalente
          partecipazione statale purche' prestate in  quanto  esperti
          nel   proprio  campo  disciplinare  e  compatibilmente  con
          l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
               b)  e'  compatibile  con  lo  svolgimento di attivita'
          scientifiche e pubblicistiche  espletate  al  di  fuori  di
          compiti  istituzionali,  purche' non corrispondano ad alcun
          esercizio professionale;
               c) da' titolo preferenziale per la partecipazione alle
          attivita' relative alle consulenze o ricerche affidate alle
          universita'   con   convenzioni   o   contratti   da  altre
          amministrazioni   pubbliche,    da    enti    o    privati,
          compatibilmente  con le specifiche esigenze del committente
          e della natura della commessa.
             I  nominativi  dei  professori ordinari che hanno optato
          per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del  rettore,
          all'ordine professionale al cui albo i professori risultino
          iscritti  al  fine  della  loro  inclusione  in  un  elenco
          speciale.
             Le  incompatibilita' di cui al comma quarto, lettera a),
          operano al momento dell'assunzione di  una  delle  funzioni
          ivi  previste,  con  il contestuale automatico passaggio al
          regime di impegno a tempo pieno.  A tal fine, e' necessario
          che   l'interessato,  all'atto  della  presentazione  della
          propria candidatura, produca una  preventiva  dichiarazione
          di  opzione  per il regime di impegno a tempo pieno in caso
          di nomina".