Art. 6. 
  1. Le indennita' di carico  per  i  rettori  e  i  direttori  delle
universita' e degli istituti  di  istruzione  universitaria  previste
dalla tabella C annessa al testo unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore approvato con regio decreto 31  agosto  1933,  n.  1592,  e
successive  modificazioni,  e  l'indennita'  supplementare   di   cui
all'articolo 1 del regio decreto-legge  25  febbraio  1937,  n.  439,
convertito dalla legge  20  dicembre  1937,  n.  2317,  e  successive
modificazioni,  a  decorrere  dall'anno  accademico  1988-1989   sono
sostituite da  una  indennita'  unica  di  importo  pari  all'assegno
aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario di ruolo a
tempo pieno all'ultima classe di stipendio. 
 2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, valutato in lire 780.000.000 annui a decorrere dal  1989,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa prevista per gli anni 1989, 1990 e 1991, dalla legge 28  giugno
1977, n. 394, come determinata nella tabella D allegata alla legge 24
dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989). 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare  con  proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 18 marzo 1989 
                               COSSIGA 
                                   DE MITA, Presidente del  Consiglio
                                   dei Ministri 
                                   GALLONI, Ministro  della  pubblica
                                   istruzione 
                                   RUBERTI,    Ministro    per     il
                                   coordinamento delle iniziative per
                                   la    ricerca    scientifica     e
                                   tecnologica 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Nota all'art. 6:
             L'indennita'   di  carica  spettante  ai  rettori  e  ai
          direttori delle universita' e degli istituti di  istruzione
          universitaria,  non  pensionabile, prevista dall'art. 7 del
          testo  unico   delle   leggi   sull'istruzione   superiore,
          approvato con regio decreto n. 1592/1933, era fissata nella
          tabella C annessa allo stesso testo  unico  rispettivamente
          in  L. 3.000 e in L. 2.500. Con l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo
          1948, n. 1003, e' stata fissata nella misura  unica  di  L.
          30.000.  La  predetta  indennita'  unica e' stabilita in L.
          100.000 annue lorde dall'anno accademico 1957-58  dall'art.
          20 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
             In  aggiunta  a  detta  indennita'  e'  corrisposta  una
          indennita' di carica supplementare,  prevista  dall'art.  1
          del  R.D.L.  n.  439/1937,  determinata  dal Ministro della
          pubblica istruzione tra un minimo di L. 6.000 ed un massimo
          di  L.  20.000.  Con  l'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n.
          1003, l'indennita'  supplementare  veniva  stabilita  nella
          misura  variante da un minimo di L. 70.000 ad un massimo di
          L.  150.000; con l'art. 20 della legge 18  marzo  1958,  n.
          311, tali importi sono stati raddoppiati.