Art. 6. 1. Le indennita' di carico per i rettori e i direttori delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria previste dalla tabella C annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e l'indennita' supplementare di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2317, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno accademico 1988-1989 sono sostituite da una indennita' unica di importo pari all'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario di ruolo a tempo pieno all'ultima classe di stipendio. 2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 780.000.000 annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 1989, 1990 e 1991, dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata nella tabella D allegata alla legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989). 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLONI, Ministro della pubblica istruzione RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 6: L'indennita' di carica spettante ai rettori e ai direttori delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, non pensionabile, prevista dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592/1933, era fissata nella tabella C annessa allo stesso testo unico rispettivamente in L. 3.000 e in L. 2.500. Con l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 1948, n. 1003, e' stata fissata nella misura unica di L. 30.000. La predetta indennita' unica e' stabilita in L. 100.000 annue lorde dall'anno accademico 1957-58 dall'art. 20 della legge 18 marzo 1958, n. 311. In aggiunta a detta indennita' e' corrisposta una indennita' di carica supplementare, prevista dall'art. 1 del R.D.L. n. 439/1937, determinata dal Ministro della pubblica istruzione tra un minimo di L. 6.000 ed un massimo di L. 20.000. Con l'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1003, l'indennita' supplementare veniva stabilita nella misura variante da un minimo di L. 70.000 ad un massimo di L. 150.000; con l'art. 20 della legge 18 marzo 1958, n. 311, tali importi sono stati raddoppiati.