ART. 10. 
 
1. Gli enti  concessionari  di  autostrade  o  le  societa'  da  essi
appositamente costituite possono realizzare e gestire  in  regime  di
concessione infrastrutture  di  sosta  e  corrispondenza  e  relative
adduzioni, purche' connesse  alla  rete  autostradale  e  finalizzate
all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo. 
2. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture e le
relative adduzioni sono individuate nell'ambito del programma  urbano
dei parcheggi, di intesa tra il comune e i soggetti di cui  al  comma
1. 
3. La concessione di cui al comma 1  e'  assentita  con  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con  il
Ministro  del  tesoro,  sentito  il  consiglio   di   amministrazione
dell'ANAS.  Con  lo  stesso   provvedimento   e'   approvato   l'atto
convenzionale da stipularsi con l'ANAS, con l'intervento  del  comune
interessato, disciplinante  anche  le  modalita'  di  utilizzo  delle
risorse a tal fine destinate, nonche' di erogazione dei mutui  e  dei
contributi di cui ai commi 4 e 5. 
4. Per il conseguimento delle esclusive finalita' di cui al  presente
articolo possono essere  utilizzate  fino  al  31  dicembre  1992  le
disponibilita' di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre  1985,  n.
526, fermi i limiti di spesa  e  la  garanzia  dello  Stato  in  esso
previsti. 
5. Per le medesime finalita' il Fondo centrale  di  garanzia  per  le
autostrade e ferrovie  metropolitane,  utilizzando  il  saldo  netto,
accertato  al  1  gennaio  di  ciascun  anno,  delle   disponibilita'
finanziarie ad esso  affluite,  ivi  comprese  quelle  derivanti  dai
rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982,  n.  531,
e' autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 contributi in
conto interessi a fronte di contratti di mutuo da essi stipulati  per
il finanziamento delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1. Con
decreto del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del
decreto ministeriale 29 maggio 1969,  si  provvede  alla  definizione
delle modalita' attuative del presente comma ed alla fissazione della
misura del contributo in conto interessi da erogare  a  fronte  delle
suddette operazioni finanziarie. 
 
          Note all'art. 10: 
             - Il testo dell'art. 5 della legge n. 526/1985 (Modifica
          del termine previsto dal penultimo comma dell'art. 15 della
          legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia  di
          viabilita' di grande comunicazione) e' il seguente: 
             "Art.  5.  -  Allo  scopo  di  finanziare   investimenti
          relativi ad  opere  ed  infrastrutture  viarie  nelle  aree
          urbane negli anni 1985-1989 la Cassa depositi e prestiti e'
          autorizzata ad accordare ai  comuni  ovvero  alle  societa'
          concessionarie di autostrade, previa presentazione da parte
          di queste ultime di piani  economico-finanziari,  approvati
          dal Ministro dei lavori pubblici, presidente  dell'ANAS,  e
          dal Ministro  del  tesoro,  mutui  ventennali  fino  ad  un
          importo di  lire  200  miliardi  per  ciascuno  degli  anni
          finanziari indicati, anche  mediante  l'utilizzo  di  fondi
          provenienti dal servizio dei  conti  correnti  postali,  al
          tasso vigente per i mutui della  Cassa  stessa,  maggiorato
          dello 0,25 per cento. 
             Ai predetti mutui e' accordata la garanzia  dello  Stato
          per  il  rimborso  del  capitale  ed  il  pagamento   degli
          interessi.  A  richiesta  del  creditore,  la  garanzia  e'
          automaticamente operativa, trascorsi quarantacinque  giorni
          dalle singole scadenze risultanti dai contratti di mutuo. A
          seguito dei pagamenti effettuati, il Ministero  del  tesoro
          e' surrogato nei diritti del creditore". 
             - Il testo dell'art. 15 della legge n.  531/1982  (Piano
          decennale per  la  viabilita'  di  grande  comunicazione  e
          misure  di  riassetto  del  settore  autostradale)  e'   il
          seguente: 
             "Art. 15. -  In  attesa  della  legge  di  riordino  del
          settore autostradale ed  in  pendenza  del  perfezionamento
          degli atti aggiuntivi di cui  al  successivo  terzo  comma,
          l'intervento  del  Fondo  centrale  di  garanzia   per   le
          autostrade e le ferrovie metropolitane di  cui  all'art.  1
          della  legge  23  luglio  1980,  n.   389,   e   successive
          modificazioni e integrazioni, e' prorogato al  31  dicembre
          1982. Per tale intervento e' assegnata al Fondo centrale di
          garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane  per
          gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per
          far fronte inoltre all'ulteriore  accertato  fabbisogno  di
          lire 80  miliardi  connesso  all'applicazione  dell'art.  4
          della legge 23 luglio 1980, n. 389, e'  assegnata  all'ANAS
          per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo. 
             All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede: 
               a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione
          del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per
          l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro; 
               b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione
          del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per
          l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro; 
               c)   per   lire   120   miliardi,   a   valere   sulle
          disponibilita'  esistenti  ed  in  formazione   sul   conto
          corrente infruttifero  denominato  conto  speciale  per  il
          ripianamento   degli   squilibri   economici   degli   enti
          autostradali  di  cui  all'art.  1  del  decreto-legge   23
          dicembre  1978,  n.   813,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge  19  febbraio  1979,  n.  51,  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
             Per accedere ai benefici previsti dalla presente  legge,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa
          sara'  stipulato  con  ciascun   ente   concessionario   di
          autostrade di trafori, ad eccezione  dei  consorzi  per  la
          autostrada      Messina-Palermo,      per      l'autostrada
          Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela,  un  atto
          aggiuntivo  alla  vigente  convenzione  che   preveda   gli
          adeguamenti  alle  disposizioni  contenute  nella  presente
          legge, nonche' la  regolamentazione  di  tutti  i  rapporti
          connessi  ad  eventuali  trasferimenti  di  concessioni  di
          autostrade  contigue,   da   porre   in   essere   mediante
          accorpamento volontario  delle  societa'  interessate,  ivi
          compresa la realizzazione, in analogia e ad  estensione  di
          quanto disposto al precedente art.  14,  dei  completamenti
          delle opere previste dalle concessioni originarie. 
             I piani  di  rimborso  allo  Stato  dei  debiti  di  cui
          all'art. 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, da parte dei
          concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna societa'
          effettuati  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto-legge  23
          dicembre  1978,  n.   813,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge  19  febbraio  1979,  n.  51,  e
          successive   modificazioni   ed    integrazioni,    saranno
          articolati  sulla  base  di  quote  annue  rapportate  alle
          previste risorse derivanti dalla gestione. I  concessionari
          debitori  sono  tenuti  a  versare  al  Fondo  centrale  di
          garanzia, entro il 31 dicembre di  ciascun  anno,  l'intera
          quota prevista in piano finanziario a  titolo  di  rimborso
          del debito verso lo Stato. 
             Con decorrenza dall'entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione
          delle autostrade assentite al consorzio unico siciliano  di
          cui al successivo art. 16,  alla  societa'  Tangenziale  di
          Napoli  S.p.a.  e  alla  societa'  Autostrade   meridionali
          S.p.a.: 
              a) non possono essere  applicate  tariffe  inferiori  a
          quelle previste nel sistema tariffario in vigore sulla rete
          della societa' Autostrade S.p.a.; 
              b) fino all'emanazione  della  legge  di  riordino  del
          settore autostradale e' istituito sulle tariffe di pedaggio
          un sovraprezzo di una lira a chilometro per i  motoveicoli,
          le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci  fino  a  25
          quintali di portata o fino  a  due  assi;  di  tre  lire  a
          chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata
          o superiori a due assi. 
             I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale
          eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a
          quelle previste in convenzione, nonche' dai sovraprezzi  di
          cui al comma precedente, devono essere  versati  sul  conto
          corrente infruttifero  denominato  conto  speciale  per  il
          ripianamento   degli   squilibri   economici   degli   enti
          autostradali  di  cui  all'art.  1  del  decreto-legge   23
          dicembre  1978,  n.   813,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge  19  febbraio  1979,  n.  51,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   fino   alla
          copertura degli  interventi  di  cui  al  primo  comma,  e,
          successivamente, al  Fondo  centrale  di  garanzia  per  le
          autostrade e le ferrovie  metropolitane  secondo  modalita'
          che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del
          tesoro,  e  saranno  dal  Fondo  stesso  impiegati  per  il
          pagamento delle rate dei mutui e delle obbligazioni  emesse
          dalle societa' concessionarie autostradali di cui  all'art.
          5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 2  ottobre  1981,  n.
          544, e rimaste insolute. 
             Con decorrenza dall'entrata  in  vigore  della  presente
          legge e' abrogato l'art. 1 del  decreto-legge  23  dicembre
          1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'art.  1
          del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.
          32. 
             Con la presentazione del piano di cui all'art.  2  della
          presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con il Ministro del tesoro, potra' procedere alla revisione
          e ristrutturazione del sistema delle tariffe  di  pedaggio.
          Tale revisione e  ristrutturazione  non  dovra'  comportare
          alcuna riduzione nel preesistente gettito  di  introiti  di
          pedaggio di ciascuna concessionaria. 
             In vista dell'emanazione della  legge  di  riordino  del
          settore autostradale, il Ministro  dei  lavori  pubblici  -
          Presidente   dell'ANAS   ed   il   Ministro   del    tesoro
          presenteranno al Parlamento entro il  30  giugno  1983  una
          relazione sullo stato di attuazione della presente legge  e
          sulla  situazione  economica  e  finanziaria  del   settore
          autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari
          di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per  talune
          societa' concessionarie tra quelle indicate all'art. 5  del
          decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in  legge,
          con modificazioni, dalla legge  2  ottobre  1981,  n.  544,
          insufficienti  coperture  dell'indebitamento   in   essere,
          forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento
          delle relative  concessioni  ad  una  o  piu'  societa'  di
          gestione a partecipazione pubblica, o, in  alternativa,  il
          loro  accorpamento   con   societa'   concessionarie   gia'
          operanti. 
             Ove  tali  proposte  non  venissero  formulate  entro  i
          termini previsti e fino a quanto  non  saranno  definiti  i
          provvedimenti   legislativi   e   amministrativi   all'uopo
          necessari, il Fondo centrale di garanzia per le  autostrade
          e le ferrovie  metropolitane  sospendera'  i  pagamenti  in
          favore delle societa' sopra indicate". 
            -  Il  testo  del  D.M.  29  maggio  1969  (Norme   sulla
          organizzazione, sulla amministrazione, sulla gestione,  sul
          funzionamento e sulle modalita'  di  intervento  del  Fondo
          centrale di garanzia per le autostrade) e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 23 giugno 1969.