ART. 29. 
 
1. Le norme contenute nel Titolo I, II, III e V della presente  legge
entrano in vigore il giorno successivo a quello  della  pubblicazione
della  legge  stessa  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge  entrano  in
vigore dal 1 giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate  da
tale data. 
 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 24 marzo 1989 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  FERRI, Ministro dei lavori pubblici 
                                  TOGNOLI, Ministro per i problemi 
                                  delle aree urbane 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI