ART. 6. 
 
1. I comuni  di  Roma,  Milano,  Torino,  Genova,  Venezia,  Trieste,
Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria,  Messina,  Cagliari,
Catania e Palermo formulano entro 150 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge un programma urbano dei parcheggi per  il
triennio 1989-1991. Il programma deve essere  redatto  tenendo  conto
del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2 indicando, tra l'altro,
le localizzazioni, i  dimensionamenti,  le  priorita'  di  intervento
nonche' le opere e gli interventi da realizzare in ciascun  anno;  il
programma dovra' privilegiare le realizzazioni piu'  urgenti  per  il
decongestionamento  dei  centri  urbani  mediante  la  creazione   di
parcheggi  finalizzati  all'interscambio  con  sistemi  di  trasporto
collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote. 
L'inserimento nel programma di parcheggi finalizzati all'interscambio
con sistemi di trasporto collettivo situati anche sul  territorio  di
comuni limitrofi puo' essere disposto su iniziativa dei comuni di cui
al primo periodo del presente comma, sentite le aziende di  trasporto
pubblico  e  previa  intesa  con  i   comuni   interessati   promossa
dall'amministrazione provinciale. 
2. L'Ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione
ed in gestione governativa richiedono  ai  comuni  di  cui  al  primo
periodo del comma 1 l'inserimento  nel  programma  dei  parcheggi  di
interscambio  che   intendono   realizzare   su   aree   di   propria
disponibilita'.  La  localizzazione  e  il  dimensionamento  di  tali
infrastrutture sono  individuate  d'intesa  con  il  comune  sul  cui
territorio sono ubicate le aree. La realizzazione di  tali  parcheggi
non e' ammessa ai contributi di cui all'articolo 7. 
3. Il programma dovra' descrivere dettagliatamente  le  opere  e  per
ogni opera che si intenda realizzare dovra' indicare quanto  previsto
dalle lettere da a ) a f) del comma 3 dell'articolo 3. 
4. Entro il termine di cui al comma 1, il programma e' trasmesso alla
regione la quale, entro i 60  giorni  successivi,  lo  approva  e  lo
trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane.  In  caso  di
mancata approvazione anche parziale del programma, la regione,  entro
lo stesso termine di 60 giorni, e' tenuta a trasmettere il  programma
stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando sia  le
ragioni  del  diniego,  sia  le  tecnologie,  le  localizzazioni,   i
dimensionamenti  alternativi   e,   comunque,   tutti   le   elementi
sostitutivi di quelli rigettati con precisa e dettagliata motivazione
delle alternative proposte. La mancata deliberazione di rigetto della
regione nel  termine  di  60  giorni  equivale  ad  approvazione  del
programma. Il silenzio-approvazione e' attestato dal  Sindaco  ed  e'
comunicato dal Sindaco stesso al Ministro per i problemi  delle  aree
urbane entro 10 giorni dalla sua formazione. 
5. Ove il comune non provveda nel termine  di  cui  al  comma  1,  il
Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il  Ministro
per i problemi delle aree urbane invita la regione a formulare  entro
90 giorni, sentito il comune, il programma ed a trasmetterlo entro lo
stesso termine; ove la regione non provveda e nel  caso  di  rigetto,
totale o parziale, del programma comunale da parte della regione,  il
Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il  Ministro
per i problemi delle aree urbane convoca il comune e  la  regione  al
fine di definire il programma da realizzare. 
6. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto
con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce
variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma
costituisce altresi' dichiarazione di pubblica utilita',  urgenza  ed
indifferibilita' delle opere da realizzare. 
7. Entro il 31 gennaio di ciascuno anno i  comuni  di  cui  al  primo
periodo del comma 1 trasmettono alla regione  e  al  Ministro  per  i
problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo  stato  di
attuazione  degli  interventi  programmati  per   l'anno   precedente
unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma triennale. 
Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi. 
8. Per l'attuazione del piano valgono le norme di cui all'articolo 5.