Art. 3. 1. Le persone ascoltate dalla commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale. 2. Il presidente della commissione puo' richiedere, per l'espletamento dei lavori della commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria e puo' acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorita' amministrative. Puo' altresi' chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorita' giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.