Art. 3. 
  1. Le persone ascoltate dalla  commissione  sono  ad  ogni  effetto
equiparate ai testi del processo penale. 
  2.  Il  presidente   della   commissione   puo'   richiedere,   per
l'espletamento dei lavori della commissione stessa, la collaborazione
della polizia giudiziaria e  puo'  acquisire  gli  atti  relativi  ad
indagini svolte da  altre  autorita'  amministrative.  Puo'  altresi'
chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorita' giudiziaria ed
ottenerli  nei  limiti  delle  competenze  e  delle  prerogative   di
quest'ultima.