Art. 6. 
  1. La commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal  suo
insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere
una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e  ai  documenti  e
agli atti utilizzati, salvo che per taluni di  questi,  in  relazione
alle esigenze di procedimenti penali in  corso,  la  commissione  non
disponga diversamente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 7 aprile 1989 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI