Art. 2 
                         Trattamenti ammessi 
  1. I trattamenti termici ammessi per il latte alimentare  destinato
al consumo umano diretto sono: 
    a) pastorizzazione: trattamento termico in  flusso  continuo  per
almeno  quindici  secondi  a  temperatura  inferiore  al   punto   di
ebollizione ma superiore a 72 gradi centigradi  ovvero  per  tempi  e
temperatura integranti una equivalente quantita' di calore, idoneo ad
assicurare la distruzione di tutti i  microorganismi  patogeni  e  di
parte  rilevante  della  flora  microbica  saprofita,  con   limitate
alterazioni delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche; 
    b) sterilizzazione: trattamento termico idoneo ad  assicurare  la
distruzione di tutti i microorganismi presenti nel  latte  o  che  ne
impedisca definitivamente la proliferazione. 
  2. Altri trattamenti possono essere  autorizzati  con  decreto  del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste in relazione  ad  eventi  calamitosi,  alla  evoluzione
tecnologica o a normative della Comunita' europea.