Art. 6. 
                    Trattamento di sterilizzazione 
  1. Il latte  sottoposto  a  trattamento  di  sterilizzazione  viene
definito: 
    a) "latte sterilizzato a lunga conservazione" quando  ha  subi'to
un trattamento  termico  finale  di  sterilizzazione  in  contenitore
sigillato.  Esso  deve  riportare  sul  contenitore  il  termine   di
conservazione,   indicato   con   la    menzione    "da    consumarsi
preferibilmente entro", seguito dalla data  riferita  al  giorno,  al
mese  e  all'anno,  con  data  di  riferimento  di  180  giorni   dal
confezionamento; 
    b) "latte UHT  a  lunga  conservazione"  trattato  a  ultra  alta
temperatura,  quando   ha   subi'to   un   trattamento   termico   di
sterilizzazione  in  flusso  continuo  seguito  dal   confezionamento
asettico che ne consente una conservazione prolungata nel  tempo.  Il
termine di conservazione va indicato sul contenitore con la  medesima
menzione prevista alla lettera precedente, con data di riferimento di
90 giorni dal confezionamento. 
  2. La denominazione dei tipi di latte sottoposto a  trattamento  di
sterilizzazione, cosi' come definiti ai sensi del precedente comma 1,
nonche' i termini di conservazione, devono figurare per intero  nello
stesso campo visivo del contenitore. 
  3. I metodi di analisi o eventuali altri  esami  di  controllo,  le
tolleranze e  i  criteri  di  giudizio  dei  relativi  risultati,  in
riferimento ai tipi di latte di  cui  al  precedente  comma  1,  sono
stabiliti ed aggiornati  con  appositi  decreti  del  Ministro  della
sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.