Art. 8.
                           S a n z i o n i
  1.  Fatte  salve  le  sanzioni  previste  nel  caso  che  il  fatto
costituisca reato, chiunque  violi  le  disposizioni  previste  dalla
presente  legge  e'  punito con la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire cinque milioni.