Art. 11.
  Le  commissioni  di  esami sono costituite da insegnanti di materie
tecniche,  da  insegnanti  di  materie   culturali,   da   insegnanti
tecnico-pratici  della scuola stessa e da due esperti delle categorie
economiche  e  produttive   interessate,   anche   non   appartenenti
all'Amministrazione dello Stato.
  La  commissione  e' presieduta dal preside dell'istituto e, in caso
di impedimento, da un docente da lui designato.
  Delle  commissioni  di esami nelle scuole coordinate fa parte anche
il direttore delle scuole medesime, che, in caso di  impedimento  del
capo di istituto, le presiede.