Art. 12. Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonche' un deposito in garanzia di eventuali danni. La misura del contributo e del deposito e' fissata dal consiglio di istituto. Il consiglio di istituto puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.