Art. 13.
  L'istituto  e'  dotato  di  personalita'  giuridica  e di autonomia
amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del  Ministero  della
pubblica istruzione.
  Il governo amministrativo dell'istituto e' affidato al consiglio di
istituto costituito come previsto dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.