Art. 18.
  Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:
   1)  con  un  contributo  del  Ministero  della pubblica istruzione
fissato in L. 974.000.000;
   2)   con   gli  eventuali  contributi  degli  enti  locali,  delle
organizzazioni professionali e di categoria;
   3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
   4) con i contributi degli alunni.