Art. 12.
  Le  tasse  scolastiche  di  ammissione, di frequenza, di esame e di
diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per  gli
istituti tecnici di analogo indirizzo.
  Agli  alunni  puo',  inoltre, essere richiesto un contributo per il
consumo  di  materie  prime,  nonche'  un  deposito  in  garanzia  di
eventuali danni.
  La misura del contributo e del deposito e' fissata dal consiglio di
istituto.
  Il  consiglio  di  istituto puo' disporre la concessione di premi e
sussidi a favore degli allievi.