Art. 4.
  Con   deliberazione   del   consiglio   di   istituto,   sottoposta
all'approvazione del competente organo della regione, sono  stabilite
le  sezioni  che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono
fissate le particolari modalita' di attuazione.
  Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie
scuole e sezioni, potranno essere disposte  sempre  che  la  relativa
spesa possa rientrare nelle disponibilita' di bilancio dell'istituto.
  Qualora  tale  spesa,  ritenuta  indispensabile  dal  consiglio  di
istituto, non possa  essere  sostenuta  dal  bilancio  dell'istituto,
potra'  provvedersi  alla  istituzione  di  nuove  scuole  e  sezioni
mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel
bilancio  del  Ministero della pubblica istruzione per la istituzione
di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.
  Nel  caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo
la   deliberazione   del   consiglio   di   istituto   e'    soggetta
all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.