Art. 5.
  Con   decreto   del  Ministro  della  pubblica  istruzione  saranno
stabiliti i profili professionali, gli  orari  e  i  programmi  delle
sezioni.
  I  periodi  di  lezione,  di  esercitazioni  e  di  vacanze vengono
determinati, caso per caso, dal consiglio  di  istituto,  sentito  il
collegio  dei  docenti,  in relazione alle particolari esigenze degli
insegnamenti e degli allievi.