Art. 16.
  A  capo  dell'istituto  e'  un preside. Egli promuove e coordina le
attivita' di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.
  A  capo  di  ogni  scuola  coordinata  e' un direttore che risponde
dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui  diretta.
  Le  funzioni  di  direttore sono affidate per incarico dalla giunta
esecutiva del consiglio di istituto,  su  proposta  del  preside,  di
regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.